Sez. 1, Sentenza n. 10853 del 17/12/1994 (Rv. 489271 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO | Acquisto di terreni destinati all'impianto di stabilimenti industriali - Beneficio della registrazione a tassa fissa ex art. 109 D.P.R. n. 1523 del 1967 modif. dall'art. 13 legge n. 853 del 1971 - Documentazione attestante il raggiungimento della finalità - Mancata produzione entro l'anno successivo alla scadenza del quinquennio - Decadenza dal beneficio.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO
Il termine di un anno stabilito nell'ultimo comma dell'art. 109 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, nel testo modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971 n. 853 per la presentazione della documentazione attestante il raggiungimento della finalità in vista della quale è stata concessa l'agevolazione di cui all'art. 109 del T.U. n. 1523 del 1967 precitato - applicazione delle imposte fisse di registro e di trascrizione per il trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per il primo impianto di stabilimento industriale tecnicamente organizzato e delle costruzioni annesse e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento di stabilimenti già esistenti - è perentorio, sicché la sua osservanza dà luogo alla decadenza dalla agevolazione.
Riferimenti normativi: Testo Unico 30/06/1967 num. 1523 art. 109 CORTE COST., Legge 06/10/1971 num. 853 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)