Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 15 luglio 1960, cause riunite C-43/59, C-45/59 e C-48/59
Epigrafe
Nelle cause riunite
43-59, 48-59, introdotte rispettivamente da :
EVA VON LACHMÜLLER,
ROGER EHRHARDT,
con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Paul Beghin, avenue de la Gare 9,
rappresentati ed assistiti dall'avv. Marc-Antoine Pierson, del Foro di Bruxelles;
e 45-59, introdotta da :
BERNARD PEUVRIER,
con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Georges Margue, rue Alphonse München G,
rappresentato ed assistito dall'avv. Jean Nadd, del Foro di Parigi;
contro
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, sig. Robert Fischer, Place de Metz 2,
rappresentata dall'avv. Paul Leleux, consulente giuridico degli Esecutivi europei, in qualità di agente
cause aventi per oggetto :
le cause 43-59 e 48-59,
l'annullamento delle decisioni della Commissione della C.E.E. con le quali i ricorrenti sono stati licenziati con preavviso di un mese, in seguito prorogato di un altro mese,
il risarcimento dei danni;
la causa 45-59,
il risarcimento dei danni.
LA CORTE
composta dai signori :
A. M. Donner, Presidente,
L. Delvaux, Presidente di Sezione, e R. Rossi, Presidente di Sezione e relatore,
O. Riese e Ch. L. Hammes, guidici,
avvocato generale : Karl Roemer,
cancelliere : A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente nella causa 43-59 ha desistito nella replica dal capo della domanda con il quale chiedeva alla Corte di «dichiarare che la ricorrente ha il grado corrispondente alla qualifica di traduttrice»; essa ha chiesto alla Corte di :
paragrafo 2
«Dichiarare ricevibile il ricorso;
Riconoscerlo fondato ;
Conseguentemente :
In via principale
Annullare la decisione con la quale la convenuta ha licenziato la ricorrente, decisione a quest'ultima notificata il 25 luglio 1969 e completata dalle decisioni del 18 agosto e del 29 settèmbre.
Dichiarare che il 13 settembre 1958 la ricorrente e stata assunta dalla convenuta in qualità di traduttrice.
Dichiarare che l'assunzione della ricorrente ha fatto sorgere fra questa e la parte convenuta i rapporti giuridici di un contratto d'impiego di diritto pubblico.
Dichiarare che tale assunzione è a tempo indeterminato e che il rapporto potrà cessare soltanto in seguito a dimissioni, dispensa dall'impiego per esigenze di servizio, licenziamento per incapacità professionale, revoca dell'impiego o collocamento a riposo.
In via subordinala
Dichiarare che la convenuta ha commesso un illecito non solo col licenziare la ricorrente nelle circostanze e condizioni di cui trattasi ma puro con il mantenerla in servizio facendole legittimamente ritenere garantita la stabilità del suo impiego.
Dichiarare che quand'anche la convenuta non fosse incorsa in un illecito, la ricorrente, stante le circostanze che si ravvisano nella fattispecie, poteva legittimamente fare assegnamento sulla continuità dell'impiego.
Pertanto, nell'una e nell'altra ipotesi condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente un indennizzo di importo pari a tre annualità di retribuzione.
In via più subordinala ancora
Ove la Corte ritenesse che l'assunzione della ricorrente ha posto in essere i rapporti giuridici di un contratto di lavoro,
dichiarare che le spetta un indennizzo pari a tre annualità di retribuzione con la conseguente condanna delta convenuta a corrisponderglielo.
Porre le spese a carico della convenuta.»
paragrafo 3
Il ricorrente nella causa 48-59 ha desistito nella replica dal capo della domanda con il quale chiedeva alla Corte di «dichiarare che al ricorrente spettano la categoria e il grado corrispondenti… alla sua preparazione universitaria ed alla sua esperienza professionale in campo giuridico»; egli ha chiesto alla Corte di :
paragrafo 4
«Dichiarare ricevibile il ricorso;
Riconoscerlo fondato;
Conseguentemente :
In via principale
Annullare la decisione con la quale la convenuta ha licenziato il ricorrente, decisione a questo notificata il 18 agosto 1909 e completata dalla decisione del 29 settembre.
Dichiarare che nell'ottobre 1938 il ricorrente è stato assunto dalla convenuta in qualità di traduttore.
Dichiarare che l'assunzione del ricorrente ha fatto sorgere fra questo e la parte convenuta i rapporti giuridici di un contratto d'impiego di diritto pubblico.
Dichiarare che l'assunzione del ricorrente è a tempo indeterminato e che il rapporto potrà cessare soltanto in seguito a dimissioni, dispensa dall'impiego per esigenze di servizio, licenziamento per incapacità professionale, revoca dell'impiego o collocamento a riposo.
In via subordinata
Dichiarare che la convenuta ha commesso un illecito non solo col licenziare il ricorrente nelle circostanze e condizioni di cui trattasi ma pure con l'assumerlo e mantenerlo in servizio facendogli legittimamente ritenere garantita la stabilità del suo impiego.
Dichiarare che quand'anche la convenuta non fosse incorsa in un illecito, il ricorrente, stante le circostanze che si ravvisano nella fattispecie, poteva legittimamente fare assegnamento sulla continuità dell'impiego.
Pertanto, nell'una e nell'altra ipotesi condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente un indennizzo di importo pari a tre annualità di retribuzione.
In via più subordinata ancora
Ove la Corte ritenesse che l'assunzione del ricorrente ha posto in essere i rapporti giuridici di un contratto di lavoro,
dichiarare che gli spetta un indennizzo pari a tre annualità di retribuzione con la conseguente condanna della convenuta a corrisponderglielo.
Porre le spese a carico della convenuta.»
paragrafo 5
Il ricorrente nella causa 45-59 ha desistito nella replica dalla pretesa di annullamento della decisione di licenziamento adottata nei suoi confronti; egli ha chiesto alla Corte di :
paragrafo 6
«Dichiarare ricevibile il ricorso.
Dichiarare che le decisioni impugnate sono state illegittimamente adottate nei di lui confronti e che pertanto esse gli hanno causato un danno per il quale gli è dovuta riparazione;
conseguentemente condannare la Comunità Economica Europea a corrispondergli :
1. un indennizzo pari a due annualità di retribuzione
2. un indennizzo di Fr.b. 300000,
ponendo inoltre le spese interamente a carico dell'Amministrazione della predetta Comunità.»
paragrafo 7
La convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 8
nelle cause 43-59 e 48-59 :
paragrafo 9
«Respinta ogni conclusione più ampia o contraria dichiarare infondate le domande sia principali, sia subordinate e conseguentemente respingere i ricorsi, ponendo le spese a carico dei ricorrenti.»
paragrafo 10
nella causa 45-59 :
paragrafo 11
«Respinta ogni conclusione più ampia o contraria,
dichiarare che la decisione impugnata non è inficiata da alcun vizio,
conseguentemente, respingere le domande del ricorrente, sia per quanto riguarda il risarcimento del danno materiale e morale, sia per quanto concerne l'indennità di licenziamento.
ponendo le spese di causa a suo carico.»
SENTENZA › IN FATTO › II — Gli antefatti
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alle presenti cause si possono così riassumere :
paragrafo 2
I ricorrenti venivano assunti dalla Commissione, per l'ufficio traduzioni, in date ed a condizioni diverse :
paragrafo 3
I ricorrenti Eva von Lachmüller e Roger Ehrhardt rispettivamente il 13 settembre e l'8 ottobre 1958 in seguito ad intese verbali. Per tutta la durata del servizio essi sono stati retribuiti mediante un'indennità giornaliera di 950, —Fr.b. che è sfatta loro corrisposta in forma di anticipi su «vacazioni d'esperto».
Il ricorrente Bernard Peuvrier ricevette, il 19 giugno 1958, un telegramma della Commissione in cui gli si chiedeva se poteva prendere servizio il 23 giugno 1958 in qualità di «ausiliario» ed egli entrò in servizio a tale data senza alcun impegno scritto. La sua retribuzione è stata fissata in base ad uno stipendio annuo.
paragrafo 4
I ricorrenti venivano licenziati con lettere di data : 25 luglio 1959, la ricorrente Eva von Lachmüller, 18 agosto 1959, il ricorrente Roger Ehrhardt e 24 luglio 1959 il ricorrente Peuvrier. Dette lettere, firmate dal Direttore generale dell'Amministrazione, erano del seguente tenore :
paragrafo 5
per quanto concerne la ricorrente von Lachmüller :
«Sono spiacente di doverLa informare che il Suo impiego presso la Commissione della Comunità Economica Europea in qualità di esperto addetto al servizio linguistico, avrà termine il 31 agosto 1959.
Distinti saluti.»
paragrafo 6
Con lettera del 18 agosto 1959 la data veniva prorogata al 30 settembre 1959 e poi al 31 ottobre 1959 con lettera del 29 settembre 1959 ;
paragrafo 7
per quanto concerne il ricorrente Ehrhardt :
«Sono spiacente di doverLa informare che il Suo impiego in qualità di esperto presso il servizio linguistico avrà termine il 31 ottobre 1959.
Distinti saluti.»
paragrafo 8
Con lettera del 29 settembre 1959 la data veniva prorogata al 30 novembre 1959.
paragrafo 9
per quanto concerné il ricorrente Peuvrier :
«Sono spiacente di doverLa informare che il Suo impiego, in qualità di traduttore ausiliario, presso la Commissione della Comunità Economica Europea avrà termine il 31 agosto 1959.
Distinti saluti.»
paragrafo 10
Con lettera del 18 agosto 1959 la data è stata prorogata al 30 settembre 1959 e poi al 31 ottobre 1959, con lettera del 29 settembre 1959.
paragrafo 11
I ricorsi 43-59, 45-59 e 48-59 sono stati presentati rispettivamente il 24 settembre 1959, il 28 settembre 1959 ed il 19 ottobre 1959.
paragrafo 12
Contemporaneamente al deposito dei ricorsi 43-59 e 45-59 i ricorrenti hanno presentato istanza di sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate, sostenendo che tale esecuzione comporterebbe per essi un danno irreparabile o per lo meno grave.
paragrafo 13
Con ordinanza 20 ottobre 1959, il Presidente della Corte, lette le osservazioni scritte della convenuta e sentite le deduzioni orali delle parti nell'udienza del 19 ottobre 1959, ha respinto le istanze di sospensione in quanto non fondate, riservando ogni decisione sulle spese.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere :
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › SUL MEZZO DI VIOLAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE APPLICABILI AL RAPPORTO D'IMPIEGO DEI RICORRENTI
paragrafo 1
I ricorrenti sostengono che, a prescindere dalle qualifiche loro ufficialmente attribuite dall'Amministrazione, il rapporto giuridico in realtà posto in essere fra le parti era un contratto d'impiego di diritto pubblico atto a garantire loro i vantaggi di un regime prestatutario ed in ispecie la legittima aspettativa alla stabilità dell'impiego.
paragrafo 2
A sostegno, i ricorrenti nelle cause 43-59 e 48-59 deducono che :
paragrafo 3
sin dall'inizio essi sono stati posti in una situazione di subordinazione che non si potrebbe concepire nei riguardi di un dipendente assegnato a posti non permanenti;
è stato loro imposto un regolare orario di lavoro;
hanno dovuto sottomettersi ad una visita medica da parte del medico ufficiale della Commissione;
hanno fruito di ferie retribuite.
paragrafo 4
Il ricorrente nella causa 48-59 aggiunge che :
paragrafo 5
la Commissione gli ha rilasciato un certificato in virtù del quale ha potuto fruire dell'esenzione doganale per l'importazione in Belgio delle masserizie, effetti personali e di una autovettura;
gli è stata rilasciata una carta d'identità di servizio.
paragrafo 6
Infine, il ricorrente nella causa 45-59 non soltanto afferma
paragrafo 7
che l'impiego offertogli comportava legittima aspettativa ad un posto permamente,
che gli era stata rilasciata una tessera d'identità speciale,
che per l'intervento dell'Amministrazione egli ha fruito dell'esenzione doganale per l'importazione in Belgio di un'autovettura,
paragrafo 8
ma precisa anche che secondo le «Conditions d'engagement des auxiliaires» applicate dalla Commissione al personale che essa denomina «ausiliario», tale qualifica non può essere attribuita a coloro che sono assunti per periodi superiori ad un anno. Poichè il ricorrente ha ricevuto il preavviso di licenziamento tredici mesi dopo la sua assunzione, ne consegue che egli non potrebbe comunque venir considerato quale «auxiliaire» nel senso inteso dai regolamenti vigenti presso la C.E.E. Egli pone inoltre in rilievo che il personale dell'ufficio traduzioni della Commissione è stato sin dall'inizio assunto con le qualifiche di «expert» o di «auxiliaire» e che le persone comprese nella seconda categoria sono state retribuite con uno stipendio mensile il cui ammontare era notevolmente inferiore agli assegni per 30 giornate di lavoro di un esperto, retribuito in base ad indennità giornaliere. Poichè le funzioni degli esperti sono identiche a quelle degli ausiliari, tale differenza di retribuzione si spiega soltanto col fatto che questi ultimi, a causa della stabilità del loro impiego, non hanno diritto al compenso dovuto come una specie di «premio di rischio» per un licenziamento sempre possibile e lecito.
paragrafo 9
La convenuta oppone che le condizioni di assunzione e d'impiego dei ricorrenti non presentano gli estremi caratteristici del pubblico impiego, internazionale o nazionale, ossia: la «dedizione permanente dell'attività del funzionario all'ufficio da cui dipende, e l'assegnazione del dipendente ad un impiego che è compreso nei ruoli amministativi». A tale proposito essa rileva che :
paragrafo 10
nei confronti dei ricorrenti non è stata adottata alcuna decisione di nomina del tipo di quelle usuali in caso di assunzione di dipendenti assegnati ad un impiego stabile;
la lettera d'assunzione che è stata inviata a tutti i dipendenti del genere sopra accennato non è stata rimessa ai ricorrenti ;
le modalità di retribuzione dei ricorrenti sono state diverse da quelle usate per gli impiegati che occupavano posti previsti nei ruoli in quanto i fondi sono stati tratti dalla voce di bilancio espressamente destinata a far fronte alle spese per la retribuzione del personale temporaneo, allo stesso titolo dei compensi degli interpreti «free lance»;
sulla retribuzione dei ricorrenti non è mai stata fatta alcuna trattenuta nè per la cassa malattia, nè per quella di previdenza.
paragrafo 11
In merito al rilascio della carta d'identità speciale ed alle esenzioni doganali di cui è questione nei ricorsi 45-59 e 48-59, la convenuta ribatte che :
paragrafo 12
nel primo caso si trattava semplicemente di un documento ad uso interno che consentiva l'accesso ai locali della Comunità ;
nel secondo caso non va dimenticato che l'Amministrazione non è direttamente intervenuta e che essa si è limitata ad attestare che gl'interessati erano al servizio della Comunità.
paragrafo 13
Infine, circa la tesi sostenuta dal ricorrente nella causa 45-59, e secondo cui il fatto che egli era rimasto in servizio per più di un anno vietava di considerarlo quale ausiliario nel senso inteso dalle «Conditions d'engagements des auxiliaires» in vigore alla C.E.E., la convenuta controdeduce che il contratto d'assunzione del ricorrente non era di durata superiore ad un anno, bensì è stato tacitamente prorogato al termine di tale periodo.
paragrafo 14
A questo argomento il ricorrente nella causa 45-59 replica che comunque la tacita proroga dovendo intendersi sempre per un periodo uguale a quella iniziale, la convenuta avrebbe dovuto dargli un preavviso con scadenza almeno al 27 giugno 1960.
paragrafo 15
In base alle considerazioni di cui sopra la convenuta giunge alla conclusione che il rapporto giuridico posto in essere fra le parti nelle cause 43-59, 45-59 e 48-59 è un contratto di lavoro di diritto privato. Che comunque, anche qualora si volesse ammettere che ai rapporti di cui trattasi possa riconoscersi carattere di diritto pubblico, i ricorrenti non potrebbero pretendere alla stabilità dell'impiego in quanto qualsiasi assunzione di personale deve essere fatta, in attesa dello statuto previsto dall'art. 212 del Trattato C.E.E. in base a contratti di durata limitata (art. 246, comma 3o, del Trattato C.E.E.).
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › SUL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE NEI CONFRONTI DEI RICORRENTI
paragrafo 1
I ricorrenti assumono che i poteri della Commissione sono stati usati in modo arbitrario. A sostegno di tale assunto i ricorrenti nelle cause 43-59 e 48-59 precisano che la convenuta li avrebbe apparentemente considerati come dipendenti assunti a titolo precario, attribuendo loro, tuttavia, a fini esclusivamente propri, delle qualifiche non rispondenti alla reale situazione.
paragrafo 2
Il ricorrente, nella causa 45-59, precisa che anche se il suo licenziamento fosse dovuto ad insufficienza professionale e questa realmente sussistesse, l'Amministrazione non avrebbe potuto sanzionare tale insufficienza mediante la risoluzione di un rapporto d'impiego di diritto pubblico senza rispettare la procedura prescritta a tal fine, procedura invece del tutto ignorata.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che, trattandosi nella specie di un'assunzione temporanea e precaria soggetta alle norme del diritto privato, la decisione di licenziamento non potrebbe costituire uno sviamento di potere da parte dell'Amministrazione.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › SUL MEZZO DI VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE
paragrafo 1
Basandosi sulla loro tesi secondo la quale il rapporto giuridico posto in essere fra le parti sarebbe un contratto d'impiego di diritto pubblico, i ricorrenti sostengono che le decisioni di licenziamento impugnate avrebbero dovuto essere motivate e che pertanto, in difetto di tale motivazione, esse sono viziate da violazione di forme essenziali.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che, l'assunzione dei ricorrenti essendo stata fatta in base ad un contratto di lavoro di diritto privato, le decisioni di licenziamento di cui trattasi costituivano atti di diritto privato per i quali non era richiesta alcuna motivazione.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › SULLA «FA UT E DE SERVICE» COMMESSA DALLA CONVENUTA
paragrafo 1
I ricorrenti nelle cause 43-59 e 48-59 assumono, in via subordinata, che l'illecito attribuito alla Commissione della C.E.E., consiste nel loro abusivo licenziamento senza giustificati motivi e nel fatto che la Commissione stessa avrebbe fatto sorgere e mantenuto in loro la legittima speranza di ottenere una situazione stabile, creando per lo meno un grave equivoco per il quale è dovuta riparazione.
paragrafo 2
Onde si possa valutare il danno da lui subito, il ricorrente nella causa 45-59 precisa che :
paragrafo 3
egli ha dovuto abbandonare il suo domicilio di Parigi per stabilirsi a Bruxelles in un modo che, in relazione alla natura dell'impiego offertogli, il trasferimento ha assunto tutti i caratteri di un'istallazione permanente;
la rapidità con la quale è stata presa la decisione del suo licenziamento, in piene ferie dell'industria, ha reso per lui estremamente arduo trovare altro impiego comparabile a quello che aveva alla C.E.E., tanto più che gli e stato difficile valorizzare il periodo in cui è stato al servizio della Commissione.
paragrafo 4
La convenuta ribatte che tutto quanto essa ha esposto e dedotto in merito alla natura giuridica del rapporto di lavoro posto in essere fra le parti dimostra a sufhcenza che i ricorrenti non potevano ignorare il carattere precario della loro assunzione per cui di nessun illecito le si può far carico in relazione al suo comportamento nei loro confronti.
paragrafo 5
Essa rileva che il carattere precario del rapporto di lavoro non poteva sfuggire ai ricorrenti nelle cause 43-59 e 45-59 in quanto
paragrafo 6
la ricorrente nella causa 43-59 non aveva che da confrontare le condizioni della sua assunzione alle dipendenze della Commissione della C.E.E. con quelle di cui aveva fruito, quale impiegata di ruolo, presso l'Alta Autorità della C.E.C.A. ;
il ricorrente nella causa 45-59, assunto quale «auxiliaire» non poteva ignorare il tenore del documento «Conditions d'engagement des auxiliaires» nel quale la natura precaria del suo impiego era chiaramente indicata.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › SUL MEZZO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL DIRITTO BELGA RELATIVO AI RAPPORTI DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO
paragrafo 1
Nelle cause 43-59 e 48-59 i ricorrenti sostengono, in via subordinata che, quand'anche per inconcessa ipotesi, i rapporti giuridici posti in essere fra le parti fossero quelli di un contratto di lavoro di diritto privato, si deve constatare che il preavviso di tre mesi, dato dalla convenuta per la risoluzione del contratto, è totalmente insufficiente.
paragrafo 2
Essi precisano infatti che secondo la legge belga, la quale serebbe applicabile in tale ipotesi, il preavviso minimo per la risoluzione di un rapporto di impiego che, come nella specie, preveda una retribuzione superiore a Fr.b. 120.000,- all'anno deve essere stabilito tenendo conto dell'importo della rimunerazione, del carattere delle funzioni, della durata dell'impiego e dell'età dell'interessato.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che proprio tenendo conto di tutti questi elementi, nonchè della necessità per i ricorrenti di trovare un altro impiego, essa ha ritenuto sufficiente accordare loro un preavviso di tre mesi.
paragrafo 4
In quanto alla difficoltà di trovare un altro impiego, essa rileva che la ricorrente nella causa 43-59, al momento del suo licenziamento da parte della Commissione della C.E.E., trovavasi in congedo per motivi personali accordatole dall'Alta Autorità della C.E.C.A.
paragrafo 5
Il ricorrente nella causa 45-59 afferma nella replica che comunque il preavviso datogli è stato di un solo mese. Egli infatti fu richiamato due volte in servizio per un mese, ma tali richiami eccezionali ed a titolo grazioso non hanno giuridicamente nulla a che vedere con il preavviso di licenziamento e non possono quindi venir presi in considerazione per il calcolo del medesimo.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente. Con ordinanza 12 febbraio 1959, la seconda Sezione ha disposto il rinvio davanti alla Corte delle cause 43-59, 45-59 e 48-59, ai sensi dell'art. 95, § 2, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee.
paragrafo 2
Per economia di giudizio è opportuno riunire in quanto connesse le presenti cause e definirle con unica sentenza.
SENTENZA › IN FATTO › V — In diritto › SULLA COMPETENZA DELLA CORTE
paragrafo 1
Conviene esaminare se la Corte è competente a conoscere delle presenti cause; tale questione è del resto stata sollevata dalla convenuta in occasione del procedimento per la sospensione dell'esecuzione ma non è stata, riproposta nel procedimento principale.
paragrafo 2
Ai sensi dell'art. 179 del Trattato «la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti ed alle' condizioni determinate dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi»; attualmente, in assenza di uno statuto ed in attesa che questo venga adottato, i dipendenti — nel senso più ampio del termine — della Comunità, sono soggetti ad un regime speciale e provvisorio; il regime applicabile ai predetti dipendenti, non essendo esso stato determinato nè definito espressamente dalle autorità competenti, è quello che risulta dalle condizioni espresse o tacite che necessariamente disciplinano i contratti di assunzione dei dipendenti da parte della Comunità. La Corte è pertanto competente a pronunciarsi sulle controversie che nelle attuali condizioni e circostanze pongono di fronte la Comunità ed i suoi dipendenti in quanto esiste fra di essi un regime che necessariamente disciplina, ancorchè provvisoriamente, i loro rapporti.
paragrafo 3
Per di più l'art. 173 del Trattato enuncia il principio generale che «la Corte di Giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti… della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri»; il richiamo a questo principio, lungi dal contraddire o di ostare all'applicazione dell'art. 179, ribadisce, se fosse necessario, la fondatezza di tale applicazione. Devesi pertanto disattendere, in quanto non fondata, l'obiezione secondo cui l'art. 179 non potrebbe trovare applicazione alla fattispecie perchè la Comunità non ha ancora adottato lo statuto dei suoi dipendenti e, in assenza di questo, non ha espressamente definito il regime provvisoriamente applicabile in attesa della elaborazione dello statuto e ciò perchè, come è già stato detto, vi è necessariamente un regime applicabile ai rapporti giuridici che esistono tra la Comunità ed i suoi dipendenti.
paragrafo 4
D'altronde devesi pure disattendere come infondata, l'obiezione tratta dalle differenti espressioni usate, cioè «agents», «fonctionnaires», ecc. in quanto è evidente, che nello stato attuale delle cose, l'espressione «agent» qualifica, in attesa dell'emanazione dello statuto dei funzionari, qualsiasi persona assunta al servizio della Comunità.
SENTENZA › IN FATTO › V — In diritto › SULLA NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI D'IMPIEGO
paragrafo 1
Tenuto conto delle condizioni e delle circostanze in cui i ricorrenti sono stati assunti dalla Commissione, i contratti di impiego intervenuti fra le parti, risultano dai loro taciti accordi; poco importa stabilire se tali contratti sono di diritto pubblico o di diritto privato. Nella specie, una delle parti contraenti, la Commissione della C.E.E., agendo entro i limiti delle attribuzioni che il Trattato le conferisce, possiede, in conformità all'art. 210 del predetto Trattato, la personalità giuridica; tale personalità giuridica è di diritto pubblico in virtù dei poteri e delle funzioni che ad essa sono proprie ed in conseguenza, i contratti in contesto sono stati stipulati da una persona di diritto pubblico. Inoltre, questi contratti sono stati conclusi in vista del funzionamento del servizio linguistico della Commissione e l'attività di questo, incaricato di garantire l'identità del contenuto degli atti della Commissione nelle quattro lingue ufficiali della Comunità, rappresenta un importante elemento del procedimento il quale, per ciascuna delle lingue considerate, conduce all'elaborazione di tali atti: egli partecipa così alla natura pubblica della Commissione stessa. I contratti di cui è causa sono pertanto di diritto pubblico e come tali soggetti alle norme generali di diritto amministrativo.
SENTENZA › IN FATTO › V — In diritto › SULL'ESISTENZA DI UN DIRITTO ALLA STABILITÀ D'IMPIEGO
paragrafo 1
I ricorrenti assumono che i rapporti giuridici posti in essere dai contratti in causa, essendo di diritto pubblico, garantiscono loro i benefici di un regime prestatutario e la legittima aspettativa ad un impiego permanente; pertanto le decisioni di licenziamento impugnate, ponendo line a tali rapporti, avrebbero violato le norme giuridiche applicabili alle condizioni d'assunzione dei ricorrenti e sarebbero di conseguenza illegittime. Tale argomento non è fondato; infatti l'art. 246, 3o comma, del Trattato, prevede che sino a che non sarà stato adottato lo statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri dipendenti della Comunità, previsto dall'art. 212, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario ed all'uopo conclude contratti di durata limitata; il personale assunto prima di tale data non può quindi pretendere, in base alle condizioni della sua assunzione, di essere assegnato ad un impiego permanente e di fruire di uno Statuto futuro, in quanto tale assegnazione e tale vantaggio, stanno in contraddizione col carattere limitato di qualsiasi rapporto d'impiego posto in essere prima dell'entrata in vigore dello statuto o del regime predetti. Se i contratti in contesto sono stati ciononpertanto conclusi per una durata determinata, tale circostanza si spiega con l'impossibilità, all'atto della loro stipulazione di uniformarsi ai contratti di durata limitata previsti dall'art. 246, 3o comma del Trattato, in quanto le necessità permanenti di ciascun servizio della Commissione non erano in quell'epoca prevedibili. I contratti in causa rappresentano così una fase preliminare alla stipulazione dei contratti contemplati all'art. 246, 3o comma, del Trattato e non potrebbero comunque far legalmente presumere la comune intenzione delle parti di porre in essere fra di loro i rapporti giuridici di un contratto d'impiego permanente posto che un'intenzione del genere sarebbe stata manifestamente contraria al principio enunciato nel citato articolo 246, 3o comma. Tale intenzione non potrebbe neppure dedursi dal fatto che i ricorrenti nelle cause 43-59 e 48-59 hanno partecipato a dei concorsi prima di entrare in servizio alla Commissione, in quanto lo scopo di detti concorsi era di mettere a disposizione delle istituzioni delle Comunità europee una lista di candidati atti ad essere poi assunti e non già quello di procedere ad un'assunzione definitiva di personale. Inoltre, i risultati di ciascun concorso sono stati conosciuti alcuni mesi dopo che detti ricorrenti erano stati assunti e ciò esclude ogni nesso di causalità fra l'apertura dei concorsi e la partecipazione ad essi da un lato, e l'assunzione dei ricorrenti, dall'altro. I ricorrenti pertanto non possono comunque far valere un diritto alla stabilità dell'impiego ed è inutile esaminare se le qualifiche di «expert» o di «auxiliaire» realmente indicavano la natura dei rapporti giurìdici posti in essere fra le parti. Stando così le cose, taluni provvedimenti adottati dalla Commissione in merito ai ricorrenti e taluni benefici che essa ha loro accordato, non potrebbero valere per riconoscere al loro impiego un carattere di stabilità in quanto tali provvedimenti e benefici non possono conferire ai predetti contratti un contenuto ed una portata che l'art. 246, 3o comma, del Trattato espressamente esclude. Pertanto, l'argomento dei ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe, con la sua condotta, fatto sorgere in essi la speranza di una situazione stabile ed avrebbe commesso con ciò un illecito, non può trovare accoglimento.
paragrafo 2
Infine, non è possibile nella specie, richiamarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della C.E.C.A. la quale aveva riconosciuto ai dipendenti prestatutari della C.E.C.A. una legittima aspettativa all'assunzione definitiva, in quanto il § 7, ultimo comma della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, non esigeva, contrariamente a quanto fa l'art. 246, 3o comma, del Trattato istitutivo della C.E.E. che qualsiasi contratto d'impiego stipulato prima dell'entrata in vigore dello Statuto del personale, avesse una durata limitata e non escludeva pertanto i rapporti d'impiego con carattere di stabilità e che dessero legittima aspettativa all'applicazione dello Statuto.
SENTENZA › IN FATTO › V — In diritto › SULLA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI LICENZIAMENTO
paragrafo 1
Nel campo amministrativo come in quello contrattuale l'azione dell'Amministrazione è sempre soggetta al rispetto del principio della buona fede; i contratti in contesto ricadono sotto il diritto amministrativo e sono soggetti al rispetto di tale principio; il loro carattere provvisorio o temporaneo non li può sottrarre a tale esigenza. Pertanto i provvedimenti di licenziamento impugnati devono, per la risoluzione di detti contratti, esser sorretti da motivi tratti dall'interesse del servizio che escludano ogni arbitrio, quali ad esempio la necessità di rinunciare al servizio di un dipendente non qualificato o che occupa un posto che è stato soppresso per esigenze di servizio.
paragrafo 2
L'enunciazione dei motivi d'interesse pubblico che giustificano un atto amministrativo deve esser fatta in modo preciso ed atto ad essere contestato, altrimenti il funzionario di cui trattasi sarebbe posto nell'impossibilità di accertarsi se i suoi legittimi. interessi sono stati rispettati o lesi ed inoltre, il controllo della legittimità della decisione sarebbe impedito; nella specie, le lettere di licenziamento si sono limitate a notificare ai ricorrenti la volontà dell'amministrazione di por fine al contratto senza indicare alcun motivo; è vero che nel mese di dicembre 1958 il sig. Lankes aveva fatto conoscere a tutti gli «auxiliaires» ed «experts» assunti nel servizio linguistico, compresivi i ricorrenti, che era necessario ridurre l'organico di tale servizio, e che quindi non tutti coloro che prestavano la loro opera in quel servizio avrebbero potuto essere assunti nell'organizzazione definitiva; i ricorrenti hanno potuto comprendere che la risoluzione del loro contratto si riferiva senza dubbio ed in linea di principio a tale comunicazione, ma viste le circostanze di causa ed in ispecie il notevole periodo di tempo intercorso da tale comunicazione di carattere generico e le lettere di licenziamento, una esplicita motivazione s'imponeva. Le lettere di licenziamento devono pertanto esser dichiarate non soddisfacenti.
paragrafo 3
Questa mancanza costituisce a carico della Commissione una colpa contrattuale di cui essa deve rispondere. Tale responsabilità deve nella specie esser valutata con riguardo alla circostanza che la risoluzione del contratto d'impiego è diventata effettiva e che l'obbligo della Commissione deve concretarsi in un risarcimento di danni.
paragrafo 4
Per valutare il danno devesi tener conto del fatto che se i ricorrenti sono stati o reintegrati nelle loro precedenti funzioni o assunti ad altro impiego, essi hanno tuttavia subito un diretto danno morale pel fatto delle preoccupazioni che loro sono derivate dalla situazione aleatoria determinata dall'illecito della Commissione. Nei fatti e nelle circostanze della causa la Corte trova gli elementi che le consentono di valutare ex aequo et bona l'ammontare del danno in fr.b. 60.000 a favore di ciascuno dei ricorrenti.
SENTENZA › IN FATTO › V — In diritto › SUL TERMINE DI PREAVVISO CONCESSO DALLA COMMISSIONE
paragrafo 1
Vi è luogo inoltre di esaminare se il preavviso dato dalla Commissione per por fine ai contratti in contesto sia stato normalmente calcolato; in assenza di qualsiasi prescrizione a tal proposito nel contratto d'impiego, sarebbe vano richiamarsi al regime applicabile ai dipendenti temporanei della C.E.C.A. in quanto tale regime non prevedeva per l'assunzione di dipendenti temporanei dei contratti di durata indeterminata; di conseguenza, si deve far ricorso ai principi generali di diritto nonchè alle «Conditions d'engagement des auxiliaires», alle quali la convenuta si richiama. L'art. 2 delle predette condizioni prevede che per la risoluzione dei contratti di durata indeterminata il termine di preavviso è calcolato in ragione di un giorno per ogni sette giorni di servizio; le decisioni di licenziamento impugnate che riguardano la Lachmüller e il Peuvrier hanno previsto soltanto un termine di circa un mese mentre ai sensi dell'art. 2 predetto, il preavviso avrebbe dovuto avere maggior durata. Tuttavia tale termine è stato prorogato di un mese per due volte successive. Il provvedimento di licenziamento dell'Ehrhardt ha previsto un termine di più di due mesi il quale già soddisfa le esigenze dell'art. 2 sopradetto. Il preavviso è stato inoltre prorogato di un mese.
paragrafo 2
Posto che i ricorrenti hanno continuato a percepire le loro retribuzioni sino alla scadenza dei predetti preavvisi ed hanno nello stesso tempo potuto valersi di tali periodi per la ricerca di un nuovo impiego, ne consegue che il termine di preavviso effettivamente dato dalla Commissione ai ricorrenti è stato di circa tre mesi. Tenuto conto dell'età e della situazione familiare di ciascuno dei ricorrenti, nonchè delle sue possibilità di trovare un altro impiego, la Corte ritiene che tale termine di preavviso è ragionevole e che quindi a questo titolo, di nessun illecito può farsi carico alla Commissione.
SENTENZA › Sulle spese
paragrafo 1
Ai sensi dell'art. 70 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee, le spese incontrate dalle Istituzioni. nelle cause dei dipendenti delle Comunità, rimangono a loro carico senza pregiudizio di quanto dispone l'art; 69, § 3, 2o comma, del citato Regolamento; ai sensi dell'art. 69; § 3, .1o comma, del Regolamento predetto, la Corte può interamente o, parzialmente compensare le spese tra le parti se esse sono rispettivamente rimaste soccombenti su uno o più capi; le parti ricorrenti sono rimaste soccombenti sui capi della, loro domanda che miravano, a far accertar© il loro, diritto alla stabilità d'impiego e l'illegalità del termine di preavviso dato dalla convenuta per la cessazione, dei contratti in contesto; eli conseguenza, vi è luogo di ripartire le spese come si dirà nel dispositivo.
Dispositivo
Letti gli atti di causa;
Sentita la relazione del giudice relatore;
Sentite le parti nelle loro diffese orali;
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;
Visti gli artt. 173, 1o comma, 178, 179, 181, 183, 189, 190, 210, 212, 215 e 246, 3o comma, del Trattato istitutivo della C.E.E. ;
Visto il protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E. ;
Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europèe;
LA CORTE
disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria,
dichiara e statuisce,
1o La Commissione della C.E.E. è condannata a versare a ciascuna delle parti ricorrenti l'importo di Fr.b. 60.000;
2o Le parti ricorrenti hanno diritto alla rifusione da parte della convenuta dei due terzi delle spese da esse incontrate; la convenuta sopporterà le proprie spese;
3o Ciascuna delle parti ricorrenti nelle cause 43-59 e 45-59 sopporterà le spese da essa incontrate nel procedimento per la sospensione dell'esecuzione.
Firme
Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 15 luglio 1960.
Donner
Delvaux
Rossi
Riese
Hammes
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 15 luglio 1900.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
A. M. Donner