Sez. 5, Sentenza n. 4896 del 07/03/2005 (Rv. 580221 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Soggetto passivo - Individuazione - Rilascio, da parte dell'ente locale, di atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione dell'area - Titolarità di detto atto - Esclusiva rilevanza - Fattispecie in tema di occupazione di aree comunali per la realizzazione di lavori per la c.d. alta velocità ferroviaria.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto e non ad altri soggetti ai quali sia stata successivamente affidata, dal primo o da suoi incaricati, la realizzazione delle opere alla quale l'occupazione è finalizzata (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale, con riferimento alla occupazione di aree comunali per la realizzazione di lavori ferroviari per la cosiddetto alta velocità, aveva ritenuto che il soggetto passivo del tributo andasse individuato esclusivamente nella società TAV, che, in qualità di concessionaria delle Ferrovie dello Stato s.p.a., aveva ottenuto dal Comune l'autorizzazione all'occupazione delle aree, e non nella società a cui, in veste di cosiddetto "general contractor", la TAV aveva affidato la realizzazione delle opere, nè nella società a sua volta incaricata dal "general contractor" della esecuzione dei lavori).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)