Sez. 1, Sentenza n. 12887 del 30/12/1998 (Rv. 521965 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dei limiti di velocità - Accertamento - Risultanze delle apposite apparecchiature - Fonte di prova - Configurabilità - Portata - Limiti.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale rilevabili a norma dell'art. 142, comma sesto Cod. Strada a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati dal Pubblico Ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margine di apprezzamento, nonché della sua provenienza da Pubblico Ufficiale. Di conseguenza il superamento dei limiti di velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione e dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova il verbale in questione fino a querela di falso della effettuazione dei rilievi stessi, fermo restando peraltro che le risultanze di questi rilievi valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente attraverso la dimostrazione, in base a concrete circostanze di fatto, del difetto di funzionamento dello strumento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)