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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 luglio 1969 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (69/335/CEE)

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che il trattato ha per obiettivo di creare un'unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno e che una delle condizioni essenziali per raggiungere tale obiettivo è quella di promuovere la libera circolazione dei capitali;

considerando che le imposte indirette sulla raccolta di capitali, attualmente in vigore negli Stati membri, e cioe l'imposta sui conferimenti di capitali in societa e l'imposta di bollo sui titoli, danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparita che ostacolano la libera circolazione dei capitali e che devono pertanto essere eliminate mediante un'opportuna armonizzazione;

considerando che l'armonizzazione di queste imposte sulla raccolta di capitali deve essere concepita in modo che le ripercussioni sui bilanci degli Stati membri siano per quanto possibile limitate;

considerando che la riscossione di un'imposta di bollo da parte di uno Stato membro sui titoli degli altri Stati membri introdotti o emessi sul suo territorio è contraria alla natura stessa di un mercato comune avente le caratteristiche di un mercato interno; che, inoltre, il mantenimento di un'imposta di bollo sull'emissione dei titoli nazionali di prestito, sull'introduzione o sull'emissione, sul mercato di uno Stato membro di titoli esteri, non è consigliabile dal punto di vista economico e si discosta inoltre dall'orientamento seguito dal diritto fiscale degli Stati membri in questo settore;

considerando che, " cosi le cose, è opportuno sopprimere l'imposta di bollo sui titoli, sia che i titoli rappresentino capitali propri delle società, sia che rappresentino capitali di prestito, qualunque possa essere la loro provenienza;

considerando che il concetto di un mercato comune avente le caratteristiche di un mercato interno presuppone che l'applicazione ai capitali raccolti nell'ambito di una società dell'imposta sulla raccolta di capitali non possa aver luogo che una sola volta nel mercato comune e che tale imposizione, per non perturbare la circolazione dei capitali, debba essere di pari livello in tutti gli Stati membri;

considerando che è quindi opportuno procedere ad un'armonizzazione di tale imposta, per quanto riguarda sia la struttura che le aliquote dell'imposta stessa;

considerando che il mantenimento di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti e dell'imposta di bollo sui titoli rischia di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti previsti dalla presente direttiva e che è, pertanto, necessario sopprimere tali imposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addi 17 luglio 1969. Per il Consiglio Il Presidente H. J. WITTEVEEN