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Sez. 2, Sentenza n. 981 del 19/01/2006 (Rv. 586684 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozioni di fatto ex art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. - Equiparabilità a presunzioni "iuris et de iure" - Esclusione - Prova contraria - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586684-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 115 cod.proc. civ., il giudice può porre a base della decisione, non costituiscono presunzioni "iuris et de iure", dovendo pertanto il giudice accogliere le richieste istruttorie finalizzate a contrastare l'applicabilità, nella specie, delle ravvisate presunzioni. (Fattispecie relativa a opposizione a sanzione amministrativa per abbandono di animale domestico: la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva negato la prova circa lo smarrimento dell'animale e le ricerche effettuate dal proprietario, presumendo che il ritrovamento nei pressi di un'area di servizio dell'autostrada dimostrasse che l'animale era stato ivi intenzionalmente abbandonato, in conformità a un diffuso malcostume).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)