Sez. 2, Sentenza n. 7500 del 24/08/1994 (Rv. 487764 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Vendita di cosa altrui - Obbligo di procurare l'acquisto al compratore o promissario acquirente - Domanda di condanna del venditore all'adempimento - Inammissibilità - Ulteriore domanda di risarcimento da ritardato adempimento dell'obbligazione anzidetta - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
È inammissibile per difetto di interesse la domanda volta ad ottenere la condanna del venditore (o del promittente venditore) di una cosa determinata di proprietà altrui all'adempimento dell'obbligazione di procurarne l'acquisto al compratore (o promissario acquirente) trattandosi - di una obbligazione di fare infungibile, non suscettibile di esecuzione coatta in forma specifica. Del pari è inammissibile l'ulteriore domanda proposta nello stesso giudizio di risarcimento dei danni da ritardato adempimento dell'obbligazione anzidetta, presupponendo essa l'accoglimento della domanda principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)