Sez. L, Sentenza n. 2138 del 11/04/1981 (Rv. 412863 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE IN VIA ANALOGICA OD ESTENSIVA DELLO ART 429 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE IN VIA ANALOGICA OD ESTENSIVA DELLO ART 429 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA.*
L'art 429 cod proc civ, che attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del suo credito a causa della svalutazione monetaria, si applica, per la sua chiara formulazione letterale, ai soli crediti di lavoro, e non anche ai crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali. Infatti l'art 442 dello stesso codice, che richiama le norme sul rito del lavoro per i processi previdenziali, concerne solo le norme processuali e non anche quelle sostanziali, quale l'art 429 citato, attributivo di un diritto soggettivo. Inoltre, l'art 429 non e applicabile ai crediti previdenziali ne in via analogica, stante la sua natura eccezionale, ne in via estensiva, stante la sua ratio di riequilibrio economico e di remora alle manovre dilatorie, relativa ai rapporti creditori privatistici di lavoro, e non pertinente ai ben diversi crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali. (Conf 875/78, mass n 390211).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)