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Disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare

Testo in vigore al

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti e per il bilancio;
HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 4

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 3274

Art. 10

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212.

4. Le modalita' per la concessione dei contributi previsti dal primo comma del presente articolo nonche' i termini e le condizioni per la restituzione, da parte delle tre Sezioni, delle somme loro anticipate, dal Tesoro dello Stato, a norma del comma precedente, saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria e commercio.