Sez. 3, Sentenza n. 19196 del 24/02/2017 Ud. (dep. 21/04/2017) Rv. 269635 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omessa presentazione della dichiarazione - Termine dilatorio previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 - Natura - Efficacia scriminante nei confronti del soggetto tenuto ad adempiere all'obbligo dichiarativo alla scadenza del termine ordinario - Esclusione - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente - ai sensi dell'art. 5, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo del citato art. 5; detto termine è quindi privo di valenza scriminante nei confronti di chi, alla scadenza del termine ordinario, era tenuto a presentare la dichiarazione, eventualmente anche in concorso con il nuovo obbligato nei novanta giorni di proroga. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la condanna del rappresentante di una società, dimessosi appena dopo la scadenza del termine ordinario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)