Sez. T, Ordinanza n. 31322 del 01/12/2025 (Rv. 677363-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Rendita catastale - Determinazione - Torre eolica - Esclusione - Altri elementi di fatto - Incidenza - Criteri - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
In materia di rendita catastale degli impianti eolici, l'art. 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015 non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l'art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014, con riguardo al rinvio per relationem alla circolare Agenzia del territorio n. 6/T/2012, sicché, escluso il computo di torri e aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita va determinata, sulla base del procedimento indiretto con "approccio di costo", con esclusivo riguardo al valore di suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata, rispetto ai quali soltanto si tiene conto di spese tecniche, profitto dell'imprenditore e oneri finanziari, nonché degli altri elementi di fatto incidenti sulla quantificazione della rendita stessa.
Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)