Sez. 2, Sentenza n. 39241 del 08/10/2010 Cc. (dep. 05/11/2010) Rv. 248771 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Attendibilità intrinseca - Interesse per i benefici premiali previsti per la collaborazione - Incidenza negativa sull'attendibilità del collaborante - Esclusione - Ragioni.
PROVE - CHIAMATA DI CORREO
In tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti perché l'interesse a collaborare in vista dei benefici di legge non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi. (In motivazione la Corte ha precisato che la valutazione sulla credibilità dei collaboratori di giustizia va effettuata secondo i criteri generali, dovendosi escludere che per quelli tra di essi che accettino di diventare collaboranti per motivi <<pratici>>, od anche soltanto per usufruire dei benefici di legge, valgano regole più restrittive rispetto a quelle generali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)