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Sez. 1, Sentenza n. 29161 del 24/06/2008 Cc. (dep. 15/07/2008) Rv. 240481 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Sentenza di non luogo a procedere in caso di espulsione amministrativa intervenuta prima del decreto che dispone il giudizio - Straniero fermato alla frontiera e subito respinto - Emissione della sentenza - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240481-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

La disposizione dell'art. 13, comma terzo-quater, D.Lgs. 26 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle norme in tema di immigrazione), secondo la quale il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione del cittadino straniero, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere, si applica anche nel caso in cui lo straniero non sia stato formalmente espulso, ma fermato alla frontiera e immediatamente respinto verso il Paese di origine, in quanto l'applicazione analogica della norma, consentita perché "in bonam partem", risponde all'esigenza di evitare giudizi inutili ogni volta che il cittadino straniero non si trovi più sul territorio nazionale. (Nella specie l'immediato respingimento era stato determinato dalla contraffazione del permesso di soggiorno esibito dallo straniero alla frontiera).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 3 n. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)