Sez. 4, Sentenza n. 4003 del 18/12/1973 Ud. (dep. 05/06/1974) Rv. 127094 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - OMESSA TRADUZIONE IN UDIENZA - IMPOSSIBILITA A COMPARIRE - DECLARATORIA DI CONTUMACIA - NULLITA RADICALE E INSANABILE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - OMESSA TRADUZIONE IN UDIENZA - IMPOSSIBILITA A COMPARIRE - DECLARATORIA DI CONTUMACIA - NULLITA RADICALE E INSANABILE.*
L'art 497 cod proc pen prevede la mancata comparizione, per legittimo impedimento, dell'imputato, anche se detenuto. Ne consegue che, ove non venga disposta la traduzione dell'imputato detenuto per l'udienza fissata, non puo procedersi in sua contumacia, sussistendo il legittimo impedimento a comparire. La declaratoria di contumacia, in tal caso, e colpita da nullita assoluta per essere state violate le norme concernenti l'intervento dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)