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Sez. L - , Sentenza n. 26467 del 21/12/2016 (Rv. 642251 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Soppressione della posizione lavorativa - Obbligo di comparazione con altre sedi aziendali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642251-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Nelle ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in conseguenza della soppressione della posizione lavorativa presso una delle sedi aziendali, la legittimità del recesso è condizionata alla sola verifica della effettività della esigenza di riduzione del personale e del rapporto di causalità tra tale esigenza ed il licenziamento concretamente operato, sicché una questione di comparazione con altre sedi si pone nei soli casi in cui l’esigenza di riorganizzazione aziendale sia potenzialmente riferibile ad una pluralità di posizioni di lavoro e non anche, invece, su base territoriale.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)