Sez. L, Sentenza n. 21245 del 08/10/2014 (Rv. 632629 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Contributi IVS - Versamento all'INPS - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
In tema di assicurazione dei lavoratori dello spettacolo, il d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, si applica esclusivamente ai contributi IVS per i quali è operante la gestione speciale Enpals. Ne consegue che l'Inps non è legittimato a richiederne il versamento, potendo invece richiedere, anche per i lavoratori dello spettacolo, altri tipi di contributo, quali quelli per l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia - e quelli connessi quali i contributi Gescal -, per assistenza sanitaria e per maternità, a far data dal primo gennaio 1980, come previsto dagli artt. 74 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, essendo l'Inps subentrato alla disciolta gestione malattia dell'Enpals.
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 2 CORTE COST., Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 76 CORTE COST., Legge 28/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)