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Sez. 3, Sentenza n. 3817 del 23/10/1976 (Rv. 382503 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - INDAGINI DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - ECCEZIONI - QUESTIONI ESTRANEE ALL'ESISTENZA O VALIDITA DEL TITOLO ESECUTIVO - DEDUZIONE DELL'OPPONENTE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DELL'ESECUTANTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382503-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - INDAGINI DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - ECCEZIONI - QUESTIONI ESTRANEE ALL'ESISTENZA O VALIDITA DEL TITOLO ESECUTIVO - DEDUZIONE DELL'OPPONENTE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DELL'ESECUTANTE - FATTISPECIE.*

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione (art 615 cod proc civ) il giudice dell'esecuzione deve limitare la sua indagine all'esistenza e validita del titolo esecutivo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non puo esercitare il suo controllo sul contenuto intrinseco del titolo, che e fonte del diritto accertato: non possono, pertanto, essere proposte dall'opponente questioni superate dall'esistenza del titolo ed in contrasto col suo contenuto. Tuttavia, poiche l'opposizione all'esecuzione da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione il cui ambito di trattazione e rimesso al potere dispositivo delle parti, l'opponente puo introdurvi questioni estranee all'esistenza o validita del titolo esecutivo, che il giudice deve decidere se la controparte accetti il contraddittorio. (nella specie, gli esecutanti in forza di sentenza di risoluzione di un contratto di vendita, nell'intimare il rilascio dell'immobile, avevano dichiarato di compensare il loro credito per risarcimento dei danni con quello di pari importo dell'esecutato per la restituzione dell'anticipo del prezzo della vendita. L'opponente sosteneva che alla somma a lui dovuta dovevano essere aggiunti gli interessi e che, pertanto, residuando un debito degli esecutanti, gli stessi non potevano ottenere il rilascio). (V 761/73, mass n 363004).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)