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Sez. 3, Sentenza n. 6171 del 13/03/2009 (Rv. 607083 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Clausole contrattuali volte ad ampliare i diritti del mediatore e ad esonerarlo dalla prova dell'utilità della sua intermediazione - Carattere atipico - Validità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607083-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Sono valide le clausole del contratto di mediazione che ampliano, rispetto allo schema legale, i diritti del mediatore e lo esonerano dall'onere di dimostrare l'utilità della sua intermediazione in ordine alla conclusione dell'affare. (Nella fattispecie la clausola del contratto subordinava il diritto alla provvigione alla circostanza che il mediatore avesse ricevuto l'incarico e avesse svolto una qualche attività in esecuzione dello stesso, pur se non consistente nell'aver messo direttamente in contatto le parti, attribuiva anche in tal caso al mediatore il diritto a percepire l'intera provvigione e non un compenso ridotto in proporzione dell'attività svolta, e prevedeva tale diritto non nei confronti di tutte le parti avvantaggiate dall'intervento del mediatore ma nei confronti della sola parte che aveva conferito l'incarico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)