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Sez. 3, Sentenza n. 5606 del 26/10/1979 (Rv. 402204 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL RISCATTANTE - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA EX LEGGI N 590 DEL 1965 E N 2 DEL 1979.*
Stato
decisa il 1979-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402204-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL RISCATTANTE - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA EX LEGGI N 590 DEL 1965 E N 2 DEL 1979.*

In materia di riscatto agrario, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1979, n 2, avente espressamente valore di interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965, n 590, il termine per il versamento del prezzo da parte del riscattante decorre, ove sorga contestazione sull'Esercizio del riscatto, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto. (V 3498/76, mass n 382247).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 1, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 3, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 11, Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)