Sez. 3, Sentenza n. 5606 del 26/10/1979 (Rv. 402204 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL RISCATTANTE - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA EX LEGGI N 590 DEL 1965 E N 2 DEL 1979.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL RISCATTANTE - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA EX LEGGI N 590 DEL 1965 E N 2 DEL 1979.*
In materia di riscatto agrario, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1979, n 2, avente espressamente valore di interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965, n 590, il termine per il versamento del prezzo da parte del riscattante decorre, ove sorga contestazione sull'Esercizio del riscatto, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto. (V 3498/76, mass n 382247).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 1, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 3, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 11, Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)