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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8170 del 03/04/2013 (Rv. 625655 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO | Accertamento negativo di responsabilità - Azione proposta successivamente alla instaurazione, a parti invertite ed innanzi ad ufficio giudiziario territorialmente diverso, di una precedente controversia, ancora pendente, concernente un'opposta declaratoria con contestuale istanza risarcitoria - Condotta abusiva - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625655-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO

Non configura condotta abusiva la successiva instaurazione tra le stesse parti, ad istanza di chi sia stato preventivamente convenuto in un giudizio, ancora pendente, dalla medesima controparte, di una ulteriore controversia, innanzi ad un ufficio giudiziario territorialmente diverso, tesa all'accertamento negativo della propria responsabilità, oggetto, invece, di richiesta di opposta declaratoria (sotto il profilo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale) con contestuale domanda risarcitoria nel primo procedimento, mancando un'apprezzabile individuazione dell'elemento essenziale di un tale prospettato abuso. Invero, la proposizione del secondo giudizio innanzi ad altro Tribunale, e lo spostamento ivi del primo per ragioni di continenza, non producono, in danno degli originari attori in quest'ultimo, pregiudizi evidenti, neppure lamentata duplicazione dei costi, né l'asserita inutilità del predetto accertamento negativo è sufficiente ad affermare il carattere abusivo della descritta seconda azione, considerata, peraltro, la proposizione, ad opera dei convenuti nel primo giudizio (attori in quello successivo), di analoga domanda in via riconvenzionale subordinata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)