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Sez. 1, Sentenza n. 933 del 04/04/1973 (Rv. 363301 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTI DI ENTI OSPEDALIERI - ELEGGIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363301-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTI DI ENTI OSPEDALIERI - ELEGGIBILITA.*

Poiche la legge 12 febbraio 1968, n 132, ha mutato la struttura degli enti ospedalieri, che non sono piu opere pie, ma strumenti di attuazione di un fine che la Costituzione (art 32) assegna allo stato, non e possibile estendere ad essi norme dettate per enti con caratteristiche diverse, ed in particolare le norme sulle ineleggibilita a consigliere comunale di cui all'art 15, numeri 3 e 4, del tu 16 maggio 1960, n 570; pertanto, non sono ineleggibili a consiglieri comunali i dipendenti di enti ospedalieri (nella specie, dell' ospedale consorziale Policlinico di Bari). L'enunciato principio e valido anche per il periodo della prima applicazione della legge n 132 del 1968, anteriore cioe alla emanazione dei decreti delegati sull'amministrazione e la contabilita degli enti ospedalieri, previsti dall'art 55, trattandosi di materie estranee alla vigilanza sull'ente, che e invece affidata alle regioni, e transitoriamente allo stato, a norma del secondo comma dell'art 56 della legge medesima. (Conf 1440/72, mass n 358072).*

Riferimenti normativi: Legge 04/02/1915 num. 148 art. 132 CORTE COST., Legge 05/02/1891 num. 99 art. 81 CORTE COST., Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 56 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 15, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)