diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 16/02/1998 (Rv. 512681 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Termine prescrizionale - Decorrenza - Dal compimento dell'atto - Esclusione - Dalla dichiarazione di fallimento - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512681-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare non decorre dalla data dell'atto, come avviene in tema di revocatoria ordinaria, ma dal momento della dichiarazione di fallimento, per effetto del principio generale che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2904, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)