Sez. 2, Sentenza n. 699 del 07/11/2000 Ud. (dep. 24/01/2001) Rv. 217972 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE | Sentenza contumaciale - Impugnazione del difensore - Limiti - Modifica normativa ex Legge n. 479 del 1999 - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE
In tema di impugnazione della sentenza contumaciale, la modifica apportata dall'art. 46 della Legge 16.12.1999 n. 479 all'art. 571 cod. proc. pen., attraverso la soppressione della seconda parte del terzo comma relativa all'obbligo di specifico mandato per il difensore che impugni una sentenza contumaciale, ha effetto, per il principio "tempus regit actum", solo successivamente al 3.1.2000, data di entrata in vigore della modifica legislativa, con la conseguenza che, precedentemente a tale data, è inammissibile l'impugnazione contro sentenza contumaciale proposta dal difensore al quale l'incarico sia stato conferito da congiunto dell'imputato, in quanto il mandato ad impugnare il provvedimento emesso in contumacia dell'interessato è atto riservato - a differenza di quello di nomina di difensore fiduciario - esclusivamente all'imputato e non altrimenti fungibile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 962, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 962, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)