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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22271 del 25/09/2017 (Rv. 645516 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - OPPOSIZIONE | Fallimento – Termine per proporre opposizione al concordato fallimentare – Sospensione feriale – Esclusione.
Stato
decisa il 2017-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645516-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - OPPOSIZIONE

Poichè l’opposizione all’omologazione del concordato fallimentare si propone mediante ricorso a norma dell’art. 26 l.fall., richiamato dall’art. 129, comma 3, l.fall., trova applicazione l’art. 36-bis l.fall. a mente del quale tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 l.fall. non sono soggetti alla sospensione feriale.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36, Legge Falliment. art. 36 bis, Legge Falliment. art. 129 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)