Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2263 del 04/02/2016 (Rv. 639118 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Eccezione di prescrizione - Sentenza d'appello non definitiva di rigetto - Ricorribilità per cassazione ai sensi del novellato art. 360, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Non è ricorribile per cassazione la sentenza d'appello non definitiva la quale, respingendo l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, non definisca, neppure parzialmente, il giudizio e ne disponga, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., la prosecuzione nel merito, in virtù di quanto stabilito nell'art. 360, comma 3, c.p.c. norma che, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 40 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), distingue tra le "sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", assoggettandole all'impugnazione per cassazione necessariamente differita, e le sentenze non definitive su domanda o parziali, assoggettandole invece all'impugnazione per cassazione immediata ovvero, in alternativa, all'impugnazione differita con onere di formulazione della riserva di ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)