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Sez. 1, Sentenza n. 778 del 14/11/1984 Ud. (dep. 25/01/1985) Rv. 167568 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - IDENTITÀ DI PRESUPPOSTI - EFFETTI - DIVERSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167568-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - IDENTITÀ DI PRESUPPOSTI - EFFETTI - DIVERSITÀ.*

L'istituto del perdono giudiziale e quello della sospensione condizionale della pena hanno lo stesso presupposto - ossia la presunzione, secondo il convincimento del giudice di merito, che il beneficiario si asterrà dal commettere ulteriori reati - ed hanno anche l'effetto di estinguere il reato. Tuttavia, nel perdono giudiziale l'effetto segue immediatamente alla irrevocabilità della sentenza che lo applica, nella sospensione condizionale l'effetto differito nel tempo, è subordinato alle condizioni previste dalla legge. (V mass n 160228).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)