Sez. L, Sentenza n. 17101 del 08/08/2011 (Rv. 618974 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Elezione di domicilio in seno alla procura - Effetti - Atti non strettamente processuali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
L'elezione di domicilio in seno alla procura conferita al difensore"per il giudizio di merito e per quello di esecuzione" va limitata agli atti del processo di cognizione e di esecuzione, con esclusione di ulteriori atti, quali l'inviti del datore di lavoro a riprendere servizio ex art. 18, quinto comma, statuto dei lavoratori, i quali, per quanto idonei a riflettersi sul processo, non sono qualificabili come atti processuali in quanto estranei alla procedura di accertamento del diritto e alla sua attuazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 83, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)