Sez. 1 - , Ordinanza n. 11227 del 28/04/2021 (Rv. 661271 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE | Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Decisioni - Carattere giurisdizionale - Conseguenze - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Motivi di censura - Individuazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE
In tema di ricorso straordinario per cassazione, le decisioni della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIMB) hanno carattere giurisdizionale e sono suscettibili di impugnazione per violazione di legge o per difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 111 Cost., esclusi i motivi attinenti a questioni di fatto (fattispecie regolata dalla disciplina previgente al d.lgs. n. 15 del 2019).
Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 135, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 136, Decreto Legisl. 20/02/2019 num. 19 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)