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Sez. 2, Sentenza n. 9323 del 17/05/2004 (Rv. 572908 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Preclusioni introdotte dalla legge 353/1990 - Allegazioni delle parti - Entro l'udienza di prima trattazione (art. 183, primo comma, cod. proc. civ.) o la scadenza del termine ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, cod. proc. civ..
Stato
decisa il 2004-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572908-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Nel sistema di preclusioni introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 anche per le allegazioni di parte il "thema decidendum" non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione (art. 183, primo comma, cod. proc. civ.), o la scadenza nel termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., potendo soltanto, dopo dette scadenze, formulare istanze istruttorie per provare i fatti allegati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)