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Sez. 2, Sentenza n. 2202 del 21/06/1958 (Rv. 880696 - 01)

POSSESSO - MANUTENZIONE E SPOGLIO - LOCATORE E CONDUTTORE - TUTELA DEL POSSESSO - AFFITTO - LEGITTIMAZIONE DEL CONCEDENTE. POSSESSO - SPOGLIO - CONVINCIMENTO DI ESERCITARE UN PROPRIO DIRITTO - ESCLUSIONE DELLO SPOGLIO - MANCANZA.
Stato
decisa il 1958-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880696-01

POSSESSO - MANUTENZIONE E SPOGLIO - LOCATORE E CONDUTTORE - TUTELA DEL POSSESSO - AFFITTO - LEGITTIMAZIONE DEL CONCEDENTE. POSSESSO - SPOGLIO - CONVINCIMENTO DI ESERCITARE UN PROPRIO DIRITTO - ESCLUSIONE DELLO SPOGLIO - MANCANZA.

A) in caso di affitto, il locatore (proprietario, usufruttuario, enfiteuta) continua ad accertare il possesso per mezzo dell'affittuario, il quale è semplice detentore nomine mento di esso, ma in nome altrui. Sia nel proprio interesse che per l'Obbligo che gli incombe di garantire al locatario il pacifico godimento della cosa locatagli, il concedente che possiede per mezzo dell'affittuario, può, sia da solo che in concorso con quest'ultimo, esperire l'Azione di spoglio mentre egli soltanto e attivamente legittimato all'Azione di manutenzione. B) il convincimento di esercitare un proprio diritto non esclude lo spoglio, il quale è caratterizzato dal fatto materiale di privare il possessore o detentore del possesso o della detenzione e dall'animus spoliandi, cioè dalla consapevolezza di agire contro la volonta del possessore o detentore.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)