Sez. 4, Ordinanza n. 1159 del 07/05/1969 Cc. (dep. 17/06/1969) Rv. 111896 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - OBBLIGATORIETA -CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - OBBLIGATORIETA -CONDIZIONI.*
L'Obbligo di disporre la perizia per gli accertamenti indispensabili ai fini della decisione sussiste, ai sensi dell'art.314 cod.proc.pen., solo quando sia necessaria una indagine che richiede particolari cognizioni di determinate discipline rientra nei poteri del giudice di merito stabilire, caso per caso, se ricorra tale necessita. Ne consegue che la perizia non e obbligatoria quando il giudice, ricorrendo alle proprie cognizioni, possa giustificare con motivazione adeguata il proprio convincimento. (V.106766, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)