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Sez. 2, Sentenza n. 1242 del 02/04/1977 (Rv. 384929 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE FORMALE DI UN'AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI, CON RICHIESTA DI CONDANNA DEL CONVENUTO AL RILASCIO DI ZONE DI TERRENO DA LUI POSSEDUTE E DI ACCERTAMENTO DELLA SPETTANZA ALL'ATTORE DELLA PROPRIETA SU DI ESSE - RIVENDICAZIONE - CONFIGURABILITA - REGIME PROBATORIO APPLICABILE - AZIONE DI GARANZIA PER L'EVIZIONE - ESPERIBILITA DA PARTE DEL CONVENUTO NEI CONFRONTI DEL SUO DANTE CAUSA.*
Stato
decisa il 1977-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384929-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE FORMALE DI UN'AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI, CON RICHIESTA DI CONDANNA DEL CONVENUTO AL RILASCIO DI ZONE DI TERRENO DA LUI POSSEDUTE E DI ACCERTAMENTO DELLA SPETTANZA ALL'ATTORE DELLA PROPRIETA SU DI ESSE - RIVENDICAZIONE - CONFIGURABILITA - REGIME PROBATORIO APPLICABILE - AZIONE DI GARANZIA PER L'EVIZIONE - ESPERIBILITA DA PARTE DEL CONVENUTO NEI CONFRONTI DEL SUO DANTE CAUSA.*

Quando l'attore, pur dichiarando di esercitare un'Azione di regolamento di confini, chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprieta su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui piu favorevole, la domanda deve essere qualificata come Azione di revindica. In tal caso, il regime probatorio e quello delineato dall'art 948 cod civ ed e proponibile, da parte del convenuto, l'Azione di garanzia nei confronti del suo dante causa con l'Obbligo della denunzia di lite. Ove, invece, in base alle prospettazioni, da valutarsi dal giudice del merito, si resti nel campo dell'Azione di regolamento di confini, la prova del confine e regolata dall'art 950 cod civ e non sussiste l'Obbligo della garanzia per evizione e della denuncia della lite. (nel caso di specie, di giudizio promosso dal vicino perche fossero stabiliti l'estensione ed i limiti effettivi dei fondi contigui, in conformita dei rispettivi titoli di proprieta, e venissero restituiti all'avente diritto le porzioni immobiliari eventualmente possedute senza titolo, i convenuti, contestando il presupposto dello stato di incertezza dei confini, avevano chiamato in giudizio, in garanzia, i rispettivi venditori, loro danti causa).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)