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Sez. 2, Sentenza n. 2344 del 12/07/1972 (Rv. 359728 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359728-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio circa l'opportunita di disporre il giuramento suppletorio e rimesso al prudente e discrezionale criterio del giudice di merito, il quale non solo, nel suo insindacabile giudizio, stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art 2736 n 2 cod civ, se cioe la domanda e le eccezioni non siano pienamente provate, ma non siano del tutto sfornite di prova e quale parte appaia piu meritevole di fiducia per avere offerto elementi probatori superiori attendibili, ma e addirittura libero di ammettere o non il giuramento suppletorio, senza essere tenuto ad esporre le ragioni del proprio convincimento, anche se vi sia stata domanda delle parti ed anche in caso di presenza delle condizioni legali di ammissibilita. (Conf 3186'69, mass n 343175).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)