Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014 (Rv. 633497 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Concomitanza nella produzione dell'evento lesivo della condotta del danneggiante e di autonomo fattore naturale costituito da pregressa patologia sofferta dal danneggiato - Accertamento rimesso al giudice - Modalità - Distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile alla concomitanza della condotta umana e del fattore naturale, ed autonomo, rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato, il giudice, accertata l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen., deve procedere, anche con ricorso a criteri equitativi, alla valutazione della causalità giuridica di ogni singola concausa, si da delimitare l'obbligo risarcitorio dell'autore della condotta, con esclusione delle conseguenze dannose determinate dal fortuito. (Nella specie, relativa all'investimento di pedone affetto da morbo di Alzheimer, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione con cui il giudice di secondo grado ha valutato, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, l'incidenza concorrente di detta patologia con la causa lesiva costituita dal sinistro, apprezzando l'evoluzione propria della malattia, nonchè il suo aggravamento in ragione delle lesioni conseguenti al sinistro stradale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)