Sez. 5, Ordinanza n. 27715 del 25/10/2024 (Rv. 672717-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI | Responsabilità dei soci ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Bene assegnato in sede di liquidazione - Calcolo del valore normale - Criteri - Inflazione - Irrilevanza - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI
In tema di responsabilità dei soci ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, il "valore normale" del bene ricevuto in sede di liquidazione della società, a cui fa riferimento l'art. 47, comma 7, del cit. d.P.R., va calcolato detraendo dalla stima effettuata al tempo dell'assegnazione - che esprime la ricchezza percepita e, quindi, la capacità contributiva del socio - il costo della partecipazione in precedenza acquisita, mentre è irrilevante, nel calcolo di tale differenziale, il processo inflazionistico, senza che ciò possa sollevare dubbi di legittimità costituzionale, trattandosi di una scelta di politica tributaria, appartenente alla sfera di discrezionalità del legislatore.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)