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Sez. 2, Sentenza n. 10715 del 10/05/2006 (Rv. 590127 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Immissioni eccedenti la normale tollerabilità - Disciplina di cui all'art. 844 cod. civ. - Presupposti - Uso legittimo della proprietà - Necessità - Fondamento - Uso illegittimo della proprietà - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590127-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE

In tema di limitazioni legali della proprietà, l'art.844 cod. civ impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili derivanti dall'uso delle proprietà attuato nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Pertanto, al di fuori di tale ambito, si è in presenza di un'attività illegittima di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio, ancorché minimo, all'altrui diritto di proprietà o di godimento, sicchè non essendo applicabili i criteri dettati dall'art. 844 cod. civ. viene in considerazione unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi secondo lo schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 cod. civ. (Nella specie è stata esclusa l'applicabilità del criterio dell'equo contemperamento delle opposte esigenze di cui all'art.844 cod.civ.in considerazione dell'esercizio illegittimo della proprietà, atteso che le immissioni acustiche emesse in danno dell'appartamento, destinato dall'attore ad abitazione in conformità della normativa vigente, provenivano dall'opificio illecitamente installato dal vicino).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)