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Sez. 6, Sentenza n. 11760 del 28/02/1990 Ud. (dep. 24/08/1990) Rv. 185222 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE - ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE - REGIME INTERTEMPORALE.*
Stato
decisa il 1990-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185222-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE - ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE - REGIME INTERTEMPORALE.*

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la norma posta dall'art. 444 del cod. proc. pen. 1988 è da ritenersi sostitutiva della disciplina di cui agli artt. 53 - 77 legge 24 novembre 1981 n. 689. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, tuttavia, va tenuto conto della preclusione posta dalla disposizione transitoria di cui all'art. 248, comma primo, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, secondo cui la applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 1988, può essere richiesta dalle parti "prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado". Superata tale fase processuale, la preclusione rimane ferma e continua ad applicarsi la disciplina di cui agli artt. 53-77 della legge n. 689/81 "se la richiesta è stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice" (art. 248, quarto comma norme trans.). (V mass n 180071; (V mass n 182056; (Conf sez. Vi n. 1391/90 imp. Arbi (in corso di memorizzazione).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 248 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 248 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)