Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 19 gennaio 1984, causa 262/80
Epigrafe
Nella causa 262/80,
Kirsten Andersen e altri, dipendenti del segretariato generale del Parlamento europeo, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Janine Biver, 2, rue Goethe,
ricorrenti,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Martin Schmidt, direttore del personale e degli affari sociali, assistito dall'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich,
convenuto,
causa avente ad oggetto la domanda d'annullamento del silenzio rifiuto opposto dal Parlamento europeo al reclamo dei ricorrenti contro la decisione del Parlamento europeo intesa a liquidare i loro diritti pecuniari in base al regolamento del Consiglio 21 gennaio 1980, n. 160, «che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità» (GU L 20, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici,
avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: A. W. H. Meij, referendario
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
A norma dell'art. 65, n. 1, dello Statuto del personale, il Consiglio procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei dipendenti delle Comunità, e decide in merito ad un eventuale adeguamento di tali retribuzioni.
L'art. 64 dello Statuto contempla la possibilità di applicare alla retribuzione un coefficiente correttore in funzione delle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. Secondo l'art. 65, n. 2, in caso di notevole variazione del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, in merito all'adeguamento dei coefficienti correttori.
Nella seduta del 29 giugno 1976 il Consiglio ha adottato un nuovo «metodo d'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee».
Dal fascicolo risulta che l'adozione di questo nuovo metodo d'adeguamento aveva, fra l'altro, lo scopo d'incorporare il coefficiente correttore, che ammontava a quell'epoca a 148,7 per il Belgio e il Lussemburgo, nella tabella degli stipendi base. Senza provvedimenti concomitanti, una siffatta incorporazione avrebbe implicato una riduzione delle retribuzioni nette, poiché gli stipendi base così aumentati avrebbero costituito anche la base per l'imposta comunitaria e per le altre trattenute obbligatorie.
Per ovviare a tale situazione, i rappresentanti del personale, nel corso delle trattative con il Consiglio che avevano preceduto l'adozione del nuovo metodo, avevano proposto che la base imponibile venisse calcolata non soltanto applicando i coefficienti correttori da determinare in futuro, ma anche tenendo conto del coefficiente correttore incorporato. Inoltre, essi avevano richiamato l'attenzione sul rischio di distorsioni derivanti da un'incorporazione dei coefficienti correttori, qualora si procedesse in base alla situazione meno favorevole, come quella, ad esempio, di un dipendente non coniugato che non fruisse delle varie indennità. Tuttavia, il Consiglio seguiva un'altra via per evitare la riduzione delle retribuzioni nette, senza stabilire, parallelamente all'aumento degli stipendi base, alcun adeguamento della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta comunitaria.
Secondo il nuovo metodo adottato il 29 giugno 1976, il Consiglio decide l'adeguamento delle retribuzioni in termini netti ed il tasso netto così fissato viene incorporato nelle tabelle degli stipendi di cui all'art. 66 dello Statuto e all'art. 63 del regime applicabile agli altri agenti, nel seguente modo:
«— all'importo della retribuzione netta per ciascun scatto di ciascun grado dei funzionari e per ciascuna classe di ognuno dei gruppi degli altri agenti si applica il tasso d'adeguamento deciso;
— la nuova tabella in termini lordi viene stabilita determinando per ogni scatto o classe l'importo lordo che, previa detrazione dell'imposta e delle trattenute obbligatorie, dà l'importo netto modificato secondo quanto sopra indicato;
— per questa conversione degli importi netti in importi lordi si tiene conto della situazione del funzionario non coniugato che non beneficia delle varie indennità;
— in conseguenza dell'incorporazione del tasso netto nella tabella degli stipendi il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo è fissato al 100 % e i coefficienti correttori perle altre sedi di servizio sono adottati tenendo conto del rapporto tra gli indici di variazione del costo della vita in tali sedi e l'indice di variazione del costo della vita a Bruxelles, espressi in tutti i casi da indici comuni».
Conseguentemente, secondo il nuovo metodo,
l'eventuale adeguamento intermedio delle retribuzioni, deciso ai sensi dell'art. 65, n. 2, dello Statuto ed effettuato mediante un adeguamento dei coefficienti correttori in questione, doveva essere defalcato nell'ambito del successivo esame annuo;
il coefficiente correttore allora esistente per il Belgio ed il Lussemburgo veniva incorporato nelle tabelle degli stipendi, secondo le modalità suddette; il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo passava così al 100 % e i coefficienti correttori per le altre sedi di servizio venivano adattati di conseguenza.
Inoltre, era prevista una clausola di revisione «in particolare al fine di determinare eventuali successivi miglioramenti e di correggere eventuali distorsioni».
L'incorporazione dei coefficienti correttori nelle tabelle degli stipendi veniva effettuata per la prima volta col regolamento del Consiglio 21 dicembre 1976, n. 3177, «relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni» (GU L 359, pag. 1). Con questo regolamento, il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo, stabilito a 157,8 dal 1o luglio 1976, veniva ridotto a 100 con effetto dal 1° gennaio 1977, parallelamente alla fissazione di nuove tabelle degli stipendi con decorrenza dalla stessa data.
punto 2
Questi provvedimenti davano luogo a distorsioni nelle retribuzioni dei dipendenti, favorendo coloro che fruivano di abbattimenti dei redditi imponibili e/o di indennità di dislocazione. Posto di fronte a tali distorsioni e al fine di evitare che queste si ripetessero in avvenire, il Consiglio apportava, col regolamento 19 dicembre 1977, n. 2859, «relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni» (GU L 330, pag. 1), un emendamento al proprio regolamento 29 febbraio 1968, n. 260, «relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee» (GU L 56, pag. 8). In forza di tale emendamento, per il periodo 1° luglio 1977 - 30 giugno 1978, alla base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta comunitaria si applicava un coefficiente correttore di 106,084 %.
Successivamente, con decisione in data 26 giugno 1978, il Consiglio modificava il metodo d'adeguamento adottato il 26 giugno 1976, introducendo una formula di correzione della base imponibile di cui all'art. 4 del suddetto regolamento del Consiglio n. 260/68.
Anche se, in tal modo, il Consiglio aveva evitato che si ripetesse la distorsione verificatasi in seguito all'applicazione del regolamento n. 3177/76 nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1977, restava tuttavia il fatto che, dal momento che i successivi adeguamenti delle retribuzioni erano basati sulla tabella stabilita in tale regolamento, la distorsione cui si perveniva in base a questo testo aveva ripercussioni di anno in anno.
Considerando che, in seguito all'incorporazione del coefficiente correttore 157,8 nelle tabelle degli stipendi base, decisa nel dicembre 1976 con decorrenza dal 1o gennaio 1977, si era constatato che il modo in cui tale incorporazione era stata realizzata provocava degli aumenti pecuniari non voluti, il Consiglio adottava, per porre fine a tale situazione, il regolamento 21 gennaio 1980, n. 160, «che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità» (GU L 20, pag. 1). Questo regolamento, che stabilisce una nuova tabella degli stipendi mensili lordi in modo da abolire le distorsioni in questione, entrava in vigore il 27 gennaio 1980 ed aveva effetto a decorrere dal 1° luglio 1979. Esso prevedeva tuttavia che non si sarebbe proceduto alla ripetizione delle somme percepite dai dipendenti fra il 1° luglio 1979 e la data d'entrata in vigore del regolamento stesso. D'altra parte, esso instaurava un regime transitorio a favore dei dipendenti che, in ragione dell'applicazione della nuova tabella, avrebbero subito una riduzione di redditi. Per questi dipendenti, e finché l'appplicazione della nuova tabella avesse per loro determinato una perdita, veniva mantenuto in vigore il regime precedente.
Fatti salvi alcuni casi particolari, le riduzioni degli stipendi base derivanti da questo adeguamento della tabella venivano eliminati in seguito all'adozione, alla stessa data, del regolamento del Consiglio n. 161/80, relativo all'adeguamento annuale delle retribuzioni risultanti dalle nuove tabelle (GU L 20, pag. 5), regolamento che aveva anch'esso effetto dal 1° luglio 1979.
punto 3
Il 26 aprile 1980, i ricorrenti proponevano, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo, secondo un modello unico, contro la scheda di stipendio del mese di febbraio 1980 e contro la scheda relativa agli arretrati di retribuzione per il periodo 1° gennaio 1979 - 31 gennaio 1980, chiedendo che tali retribuzioni e arretrati venissero calcolati senza applicare il regolamento n. 160/80.
Il Parlamento europeo respingeva tacitamente tali reclami, non avendo risposto nel termine di quattro mesi stabilito dall'art. 90, n. 2, dello Statuto. Perciò i ricorrenti proponevano congiuntamente, il 25 novembre 1980, il ricorso in esame.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Tuttavia, a richiesta dei ricorrenti, il presidente della Prima Sezione ha rinviato l'inizio della fase orale del procedimento ad una data successiva all'emanazione della sentenza della Corte nella causa 59/81, Commissione/Consiglio, sentenza che è stata pronunziata il 6 ottobre 1982.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
paragrafo 2
« — dichiarare che il ricorso è ricevibile ed accoglierlo;
— porre le spese a carico del convenuto».
paragrafo 3
II Parlamento europeo chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
«— dichiarare il ricorso irricevibile;
— in subordine, per quanto riguarda il merito, dare atto al Parlamento del fatto ch'esso si rimette al prudente apprezzamento della Corte».
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
I ricorrenti precisano che il ricorso è diretto contro le schede relative agli arretrati e contro le schede di stipendio di febbraio e marzo 1980, di cui viene chiesto l'annullamento nella misura in cui dette schede riflettono l'applicazione delle tabelle stabilite, in seguito all'adeguamento, col regolamento n. 160/80. Si tratta quindi di una domanda d'annullamento di atti individuali, accompagnata da un'eccezione d'illegittimità nei confronti del regolamento del Consiglio n. 160/80.
paragrafo 2
Il Parlamento europeo, convenuto, osserva che, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, l'atto recante pregiudizio contro il quale il dipendente può presentare reclamo dev'essere una «decisione» adottata dall'autorità competente ovvero l'omissione di un provvedimento imposto dallo Statuto. A suo avviso, le schede di stipendio di cui viene chiesto l'annullamento non costituiscono decisioni adottate dall'amministrazione, bensì atti mediante i quali quest'ultima dà semplicemente attuazione a norme contenute nei regolamenti che disciplinano la retribuzione dei dipendenti.
paragrafo 3
A suo avviso, non è neppure ammissibile l'eccezione d'illegittimità sollevata dai ricorrenti, poiché l'art. 184 del Trattato non si applica nella fattispecie. Dal momento che il ricorso diretto contro il regolamento n. 160/80, proposto dai ricorrenti in forza dell'art. 173 del Trattato, è irricevibile (cfr. sentenza 26. 2. 1981, causa 64/80, Giuffrida e Campogrande, Racc. pag. 693), gli interessati non possono raggiungere lo stesso scopo mediante l'eccezione d'illegittimità. L'art. 184 del Trattato contempla soltanto l'ipotesi in cui il ricorrente è legittimato a proporre ricorso diretto a norma dell'art. 173, ma abbia lasciato scadere il termine d'impugnazione.
paragrafo 4
Nella replica, i ricorrenti sì riferiscono anzitutto alla giurisprudenza della Corte, dalla quale risulterebbe che una scheda di stipendio costituisce, ai sensi dello Statuto, un atto recante pregiudizio, che può essere impugnato nei termini stabiliti, qualora ne risulti chiaramente la decisione adottata.
paragrafo 5
Inoltre, essi fanno valere che la ragion d'essere dell'eccezione d'illegittimità contemplata dall'art. 184 del Trattato consiste, da un lato, nel permettere ai ricorrenti danneggiati di contestare la validità di un provvedimento normativo applicato nei loro confronti e, dall'altro, di impedire l'applicazione di atti generali illegittimi, divenuti inoppugnabili in ragione della scadenza del termine stabilito per chiederne l'annullamento.
paragrafo 6
Nella controreplica, il Parlamento ribatte che fino a questo momento la giurisprudenza riguarda unicamente la questione del se il termine d'impugnazione decorra dal momento in cui l'interessato riceve la scheda di stipendio, il che non implica che questa costituisca una decisione ai sensi dello Statuto.
paragrafo 7
Nella fattispecie, il danno lamentato dai ricorrenti, che si concreta nelle schede di stipendio, deriva interamente dal regolamento su cui tali schede erano basate, regolamento che i ricorrenti non possono impugnare mediante eccezione d'illegittimità.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito
paragrafo 1
A sostegno dell'eccezione d'illegittimità sollevata contro il regolamento n. 160/80, i ricorrenti deducono sei mezzi.
paragrafo 2
In primo luogo, il regolamento n. 160/80 sarebbe fondato su una motivazione errata. Contrariamente a quanto è detto nel secondo punto del preambolo, non si può sostenere che questo regolamento sia stato adottato per correggere «aumenti non voluti» delle spettanze pecuniarie, provocati dall'incorporazione del coefficiente correttore nelle tabelle degli stipendi.
paragrafo 3
In effetti, è nonostante il parere contrario della Commissione, dei rappresentanti del personale e del gruppo «Statuto», e dopo che i rappresentanti del personale avevano espressamente richiamato la sua attenzione sul problema delle distorsioni, che il Consiglio adottava il regolamento n. 3177/76, dal quale derivano gli aumenti pecuniari corretti col regolamento n. 160/80. Inoltre, già in passato il Consiglio aveva sperimentato due volte questo stesso metodo, che aveva provocato gli stessi effetti. Secondo i ricorrenti, il Consiglio era perfettamente consapevole dei rischi di distorsioni inerenti alla prevista operazione.
paragrafo 4
Nello stesso ordine di idee, i ricorrenti, col terzo mezzo, fanno valere che il Consiglio, adottando il regolamento n. 3177/76 nonostante gli avvertimenti che gli erano stati rivolti, è venuto meno al proprio dovere di prudenza nella gestione amministrativa. Avendo in tal modo assunto consapevolmente il rischio di dovere accettare tutte le conseguenze derivanti dal regolamento n. 3177/76, esso non può, a posteriori, giustificare il proprio atteggiamento adducendo il pretesto di un errore.
paragrafo 5
Secondo quanto sostenuto dai ricorrenti col secondo mezzo, l'adozione del regolamento n. 160/80 è incompatibile con l'art. 65 dello Statuto e con il nuovo metodo d'adeguamento stabilito nel 1976. In conformità alla sentenza 5 giugno 1973 (causa 81/72, Commissione/Consiglio, Race. pag. 575), il Consiglio era tenuto, nel procedere all'adeguamento annuale del livello delle retribuzioni per il 1979, a rispettare i criteri da esso stesso stabiliti fissando il nuovo metodo d'adeguamento. Ora, questo metodo non contempla la possibilità che il Consiglio rimetta in causa il livello delle retribuzioni esistente durante il periodo di riferimento, e cioè, nella fattispecie, nel periodo compreso fra il 1° luglio 1978 ed il 30 giugno 1979. Pertanto, il Consiglio non avrebbe dovuto procedere all'adeguamento per l'anno 1979 in base a tabelle degli stipendi modificate. L'unico motivo che, nella fattispecie, potrebbe giustificare una deroga al metodo d'adeguamento sarebbe un errore commesso in precedenza, al momento di fissare le tabelle degli stipendi. Tuttavia, adottando il regolamento n. 160/80, il Consiglio non ha affatto corretto un errore, ma ha invece modificato la propria scelta di politica salariale quale era stata determinata nel 1976.
paragrafo 6
In tale contesto, i ricorrenti fanno valere altresì, col quarto e col quinto mezzo, il principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti.
paragrafo 7
La clausola di revisione prevista dal nuovo metodo d'adeguamento avrebbe permesso al Consiglio, dapprima al momento dell'adozione del regolamento n. 2859/77 e succesivamente nel 1978, di modificare per l'avvenire il metodo d'incorporazione dei coefficienti correttori nella tabella degli stipendi, inserendovi una formula d'adeguamento della base imponibile in conformità al punto di vista espresso dai rappresentanti del personale nel 1976. Il Consiglio ha invece violato il legittimo affidamento dei ricorrenti sul rispetto del metodo stabilito, servendosi della clausola di revisione per rimettere in causa l'incorporazione dei coefficienti correttori nella tabella degli stipendi.
paragrafo 8
Inoltre, in forza del regolamento n. 3177/76, i ricorrenti hanno un diritto quesito al mantenimento in vigore delle tabelle degli stipendi risultanti dall'applicazione del metodo d'incorporazione dei coefficienti correttori allora in vigore, ai fini dei successivi adeguamenti annuali delle retribuzioni.
paragrafo 9
Col sesto mezzo, i ricorrenti sostengono infine che il regolamento n. 160/80 è stato emanato in violazione di forme sostanziali. La volontà del Consiglio d'emanare detto regolamento si è formata prima che fosse noto il parere del Parlamento europeo, d'altronde sfavorevole. D'altra parte, il Consiglio non ha rispettato né la procedura di concertazione richiesta dal Parlamento ai sensi della dichiarazione comune 4 marzo 1975 (GU C 89, pag. 1), né la procedura di dialogo col personale, cui si poneva fine prima che venisse emanato il parere del Parlamento.
paragrafo 10
Il Parlamento europeo, da parte sua, dichiara di rimettersi al prudente apprezzamento della Corte per quanto riguarda il merito del ricorso.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 15 settembre 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 10 novembre 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 25 novembre 1980, la sig.ra Kirsten Andersen e 28 altri dipendenti del Parlamento europeo hanno proposto a questa Corte, in forza dell'art. 179 del Trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento delle loro schede di stipendio per i mesi di febbraio e marzo 1980, in quanto basate sul regolamento del Consiglio 1o gennaio 1980, n. 160, «che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità» (GU L 20, pag. 1).
punto 2
I ricorrenti hanno precisato che il ricorso è diretto contro le decisioni individuali adottate nei loro confronti, e ch'essi contestano, mediante l'eccezione d'illegittimità, la validità del regolamento n. 160/80, sul quale sono basate le decisioni impugnate.
punto 3
Contro il ricorso, il Parlamento europeo solleva due eccezioni d'irricevibilità. In primo luogo, esso fa valere che le schede di stipendio di cui viene chiesto l'annullamento costituiscono la semplice attuazione, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano la retribuzione dei dipendenti; perciò, dette schede non possono essere considerate come decisioni, poiché l'autorità amministrativa non doveva decidere su alcun problema.
punto 4
Questa eccezione dev'essere respinta. Dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalla sentenza 27 ottobre 1981 (cause riunite 783 e 786/79, Venus e Obert, Race. pag. 2445), risulta infatti che la scheda di stipendio redatta da un'istituzione e trasmessa al dipendente costituisce un atto recante pregiudizio e impugnabile, mediante reclamo amministrativo ed eventualmente ricorso giurisdizionale. La circostanza che l'istituzione interessata non abbia fatto altro che applicare i regolamenti in vigore è irrilevante in proposito.
punto 5
In secondo luogo, il Parlamento europeo sostiene che l'eccezione d'illegittimità sollevata dai ricorrenti è inammissibile. A suo avviso, infatti, se gli interessati non sono legittimati a proporre ricorso diretto contro un regolamento, come risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte, essi non dovrebbero poter raggiungere lo stesso scopo per la via traversa dell'eccezione d'illegittimità. L'art. 184 del Trattato non si applicherebbe nella fattispecie, poiché questa disposizione riguarda il caso particolare del singolo che può servirsi del ricorso diretto ai sensi dell'art. 173, ma che abbia lasciato scadere il relativo termine.
punto 6
Su questo punto, basta ricordare, come è stato affermato da questa Corte in particolare nella sentenza 6 marzo 1979 (causa 92/78, Simmenthal, Race, pag. 777), che l'art. 184 del Trattato CEE è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie, che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata.
punto 7
Ne consegue che i mezzi dedotti dal Parlamento sulla ricevibilità vanno disattesi e che si deve procedere all'esame del merito.
punto 8
I sei mezzi dedotti dai ricorrenti riguardano tutti la validità del regolamento n. 160/80. Il Parlamento europeo si è rimesso, in proposito, al prudente apprezzamento della Corte.
punto 9
Il primo mezzo è basato sulla motivazione errata del regolamento. Nel preambolo di questo si parlerebbe della necessità di correggere aumenti «non voluti» dei diritti pecuniari, risultanti dall'incorporazione del coefficiente correttore nelle tabelle degli stipendi dei dipendenti, mentre, in realtà, il Consiglio era stato avvertito dei rischi inerenti al modo in cui tale incorporazione veniva effettuata e delle distorsioni che ne sarebbero derivate; procedendo ciononostante a queste operazioni, il Consiglio avrebbe quindi agito con piena cognizione di causa.
punto 10
L'incorporazione del coefficiente correttore nelle tabelle degli stipendi base contemplate dallo Statuto è stata decisa dal Consiglio il 29 giugno 1976, nell'ambito di un nuovo metodo d'adeguamento delle retribuzioni del personale. L'incorporazione è stata effettuata col regolamento del Consiglio 21 dicembre 1976, n. 3177, «relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni» (GU L 359, pag. 1). Questo regolamento fissava nuove tabelle degli stipendi con effetto dal 1° gennaio 1977, riducendo contemporaneamente a 100 il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo, che era stato fissato a 157,8 con effetto dal 1° luglio 1976.
punto 11
Va osservato che nel preambolo del regolamento n. 160/80 si fa espressa menzione del fatto che, a seguito dell'incorporazione del coefficiente correttore 157,8 nelle tabelle degli stipendi base, si constatava «che il modo in cui tale incorporazione è stata realizzata ha provocato degli aumenti non voluti dei diritti pecuniari» e che, perciò, sembrava «opportuno porre rimedio a tale situazione, riadattando le tabelle degli stipendi base». Lo stesso regolamento indica dunque, nel preambolo, ch'esso è inteso a correggere determinate situazioni venutesi a creare in seguito alla riforma del 1976 e nelle quali si riscontravano aumenti retributivi non aventi alcun nesso con tale riforma.
punto 12
Queste considerazioni costituiscono una motivazione sufficiente del cosiddetto «adeguamento della tabella degli stipendi». In particolare, dalle decisioni e dai regolamenti anteriori al regolamento n. 160/80 non risulta in alcun modo che il Consiglio abbia inteso, nell'ambito del metodo d'adeguamento delle retribuzioni scelto nel 1976, favorire determinati dipendenti rispetto agli altri, e non abbia invece voluto disciplinare l'incorporazione del coefficiente correttore nella tabella degli stipendi, sia pure in modo tale da richiedere una successiva correzione di talune distorsioni, di cui esso ha, d'altra parte, sottovalutato a suo tempo l'importanza.
punto 13
Il secondo mezzo è basato sulla violazione di norme giuridiche, in quanto il Consiglio non avrebbe rispettato i criteri da esso stesso stabiliti nell'adottare la decisione del 1976 relativa al metodo d'adeguamento delle retribuzioni. Mentre il regolamento n. 3177/76 costituiva una corretta applicazione del metodo d'adeguamento definito con tale decisione, il regolamento n. 160/80 avrebbe lo scopo di ritornare su tale applicazione, operando un riadattamento degli stipendi base, e venendo meno, in tal modo, agli impegni assunti in materia d'adeguamento delle retribuzioni.
punto 14
Detto mezzo dev'essere disatteso. Da una parte, esso non tiene conto del fatto che il Consiglio, nella decisione del 1976, aveva inserito una clausola di revisione riguardante in particolare le distorsioni che sarebbero potute derivare dall'incorporazione del coefficiente correttore nella tabella degli stipendi. D'altra parte, il metodo stabilito con la suddetta decisione era inteso all'attuazione dell'art. 65 dello Statuto; benché, quindi, potesse avere l'effetto di vincolare l'esercizio, da parte del Consiglio, del potere di procedere ad adeguamenti delle retribuzioni ad esso conferito dall'art. 65, detto metodo non riguarda il regolamento n. 160/80, che modifica lo Statuto in conformità all'art. 24 del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee ed è stato adottato secondo le procedure e con le garanzie contemplate per una siffatta modifica.
punto 15
Col terzo mezzo, i ricorrenti sostengono che il Consiglio è venuto meno al suo dovere di prudenza in quanto le distorsioni che esso ha voluto eliminare col regolamento n. 160/80 non erano altro che la conseguenza del regolamento n. 3177/76. Il Consiglio avrebbe potuto evitare che si verificassero distorsioni, se avesse rimandato ad un momento successivo, come gli avevano proposto i rappresentanti del personale, l'incorporazione del coefficiente correttore nella tabella degli stipendi, onde effettuare i calcoli necessari ad una corretta valutazione delle possibili distorsioni.
punto 16
Si deve osservare che questo mezzo non tiene conto del fatto che il regolamento 3177/76 ha uno scopo diverso da quello del regolamento n. 160/80. Mentre il primo è inteso ad attuare la decisione del Consiglio 29 giugno 1976 mediante l'incorporazione del coefficiente correttore nella tabella degli stipendi, con riserva di ulteriore revisione, in particolare per quanto riguarda le eventuali distorsioni, il secondo ha per l'appunto lo scopo di porre fine a tali distorsioni. Il Consiglio ha in effetti il dovere di eliminare al più presto possibile le distorsioni consistenti in un trattamento più favorevole, dal punto di vista dei diritti pecuniari, di taluni dipendenti rispetto agli altri. Detto mezzo dev'essere quindi disatteso.
punto 17
Col quarto e col quinto mezzo si fa carico al Consiglio di aver violato, adottando il regolamento n. 160/80, il principio della tutela del legittimo affidamento e, rispettivamente, i diritti quesiti dei ricorrenti.
punto 18
Questi mezzi sono basati anzitutto sulla tesi secondo cui il regolamento n. 160/80 si discosterebbe sostanzialmente dal metodo che il Consiglio aveva scelto nel giugno 1976. Tuttavia, già dalle precedenti considerazioni risulta che detto regolamento si colloca al di fuori del campo d'applicazione del metodo adottato per l'attuazione dell'art. 65 dello Statuto.
punto 19
I due mezzi si basano inoltre su una tesi leggermente diversa, quella secondo cui i diritti acquisiti dai dipendenti in forza del regolamento n. 3177/76 non potrebbero esser messi in dubbio dal Consiglio se non in caso di adozione di un nuovo metodo d'adeguamento delle retribuzioni.
punto 20
In proposito si deve ricordare che il regolamento n. 160/80, avente effetto retroattivo al 1° luglio 1979, stabilisce che non si procede alla ripetizione delle somme percepite fra tale data e quella della sua entrata in vigore, cioè il 27 gennaio 1980. Inoltre, esso stabilisce un regime transitorio inteso a correggere gradualmente le distorsioni senza provocare una riduzione delle somme effettivamente percepite. D'altra parte, il regolamento del Consiglio 21 gennaio 1980, n. 161, relativo all'adeguamento annuo delle retribuzioni risultanti dalle tabelle «adeguate» (GU L 20, pag. 5), ha avuto l'effetto di aumentare, sempre a decorrere dal 1° luglio 1979, le retribuzioni risultanti dall'applicazione del regolamento n. 160/80, di guisa che, a prescindere da pochi casi particolari, le riduzioni degli stipendi base derivanti dall'adeguamento della tabella degli stipendi sono state immediatamente compensate.
punto 21
Stando così le cose, non si è avuta violazione né della tutela del legittimo affidamento, né dei diritti quesiti. L'argomento dedotto dai ricorrenti, secondo cui, per accertare siffatte violazioni, si deve verificare non già se vi sia stata o meno riduzione delle somme effettivamente percepite, bensì se vi sia stato un blocco del tasso delle retribuzioni per un certo periodo, va disatteso in circostanze come quelle del caso di specie, in cui il regolamento controverso ha precisamente lo scopo di porre fine ad aumenti ingiustificati, come quelli che risultavano dalla tabella anteriormente in vigore.
punto 22
Il sesto mezzo riguarda la violazione delle forme sostanziali. Adottando il regolamento n. 160/80 il 21 gennaio 1980, mentre il parere del Parlamento europeo sarebbe stato emesso soltanto il 18 gennaio 1980, il Consiglio sarebbe venuto meno al dovere di prendere in considerazione tale parere; così facendo, esso avrebbe al tempo stesso violato le norme che disciplinano il dialogo fra il Consiglio ed il personale e che presuppongono la conoscenza di tutti i dati del problema. Infine, il Consiglio avrebbe violato la dichiarazione comune sulla concertazione interistituzionale, poiché nella fattispecie il Parlamento avrebbe chiesto invano una concertazione.
punto 23
La censura relativa alla mancata presa in considerazione del parere del Parlamento europeo è infondata in fatto. Da documenti emananti dal segretariato del Consiglio e facenti parte del fascicolo di causa risulta infatti che il comitato dei rappresentanti permanenti ha deciso, il 18 gennaio 1980, dopo essere stato informato del fatto che il parere emesso dal Parlamento nella seduta da questo tenuta in pari data era conforme al progetto di parere di cui il comitato stesso aveva conoscenza, di riprendere l'esame del problema delle retribuzioni del personale e di raccomandare al Consiglio l'adozione di due testi di regolamento e di talune dichiarazioni da iscrivere nel verbale della seduta del Consiglio. Risulta quindi che il parere del Parlamento è stato debitamente preso in considerazione dal Consiglio.
punto 24
Per quanto riguarda la concertazione interistituzionale, i ricorrenti si sono riferiti alla dichiarazione comune dell'Assemblea, del Consiglio e della Commissione, in data 4 marzo 1975 (GU C 89, pag. 1). Questa dichiarazione prevede che il procedimento di concertazione da essa istituito può applicarsi per tutti gli atti comunitari di portata generale aventi notevoli implicazioni finanziarie e la cui adozione non è imposta da atti preesistenti.
punto 25
Ne risulta che il suddetto procedimento non è stato previsto per i casi in cui l'atto comunitario di cui trattasi non abbia implicazioni finanziarie notevoli. Quanto al regolamento, n. 160/80, i ricorrenti non hanno provato, né sostenuto, ch'esso abbia siffatte implicazioni. Stando così le cose, la loro censura va disattesa, poiché il semplice fatto che il Parlamento avesse chiesto la concertazione non è atto ad inficiare la legittimità del regolamento.
punto 26
Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev'essere respinto in ogni sua parte.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 27
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima sezione)
dichiara e statuisce:
1° II ricorso è respinto.
2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
Koopmans
O'Keeffe
Bosco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 gennaio 1984.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente della Prima Sezione
T. Koopmans