Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e del mobili degli Uffici giudiziari
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Fermo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923-I, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono obbligatorie per i Comuni;
1) le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura;
2) le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonche', per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;
3) le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati; esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'articolo 175 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271, ed in loro mancanza dei giornalieri a sensi del R. decreto 7 marzo 1938-XVII, n. 305, ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non e' addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'articolo 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvata con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.
2. Tuttavia non sono comprese fra le dette spese obbligatorie per i Comuni quelle necessarie per il funzionamento delle Sezioni di Corti di appello per i minorenni e dei Tribunali per i minorenni e rispettive Regie procure, quando questi Uffici funzionano nello stesso edificio, ove ha sede il centro di rieducazione dei minorenni: in tal caso alle spese per il funzionamento degli Uffici medesimi si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1940-1941 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.1
Art. 2
1. Le spese indicate nell'articolo 1 sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sara' corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge.4
2. I contributi di cui nel comma precedente non sono sequestrabili ne' pignorabili. Essi saranno pagati a rate semestrali posticipate e non potranno essere impiegati se non in spese relative agli Uffici giudiziari. A tal uopo i conti dei detti servizi saranno tenuti distinti da quelli inerenti all'amministrazione ordinaria del Comune e, qualora in un anno un Comune spenda per gli Uffici giudiziari una somma inferiore al contributo, l'avanzo sara' accantonato per gli anni successivi.
3. I contributi suindicati potranno essere aumentati, con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, nel caso di costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia e relativo nuovo arredamento, sempre che tali costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno.
4. I contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.1
Art. 3
1. A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX si intenderanno risoluti, senza obbligo di disdetta, i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari, stipulati fra i Comuni quali locatori e lo Stato quale conduttore.
2. I locali demaniali adibiti ad uso di Uffici giudiziari continueranno a conservare tale destinazione, ma i Comuni nei quali i detti Uffici hanno sede dovranno corrispondere allo Stato la pigione nella misura attualmente stabilita. Se la pigione all'entrata in vigore della presente legge non fosse Stata ancora determinata, lo Stato la stabilira' con le norme di cui al capoverso successivo, aumentando del relativo importo l'annuo contributo di cui al precedente articolo 2. Resta salva ai Comuni la facolta' di offrire altri locali che siano riconosciuti idonei a termini dell'articolo 5.
3. Qualora successivamente alla presente legge locali demaniali siano adibiti ad uso di Uffici giudiziari, i Comuni nei quali questi Uffici hanno sede dovranno corrispondere allo Stato la pigione nella misura che verra' determinata dal Ministro per le finanze di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per l'interno, su parere dell'Ufficio tecnico erariale.
4. In ogni caso la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni per i locali demaniali destinati ad uso di Uffici giudiziari sono a carico dei Comuni sedi degli Uffici stessi.
Art. 4
1. L'Amministrazione dello Stato puo' sempre disporre, con decreto dei Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, che la pigione dei locali demaniali adibiti ad uso degli Uffici giudiziari sia trattenuta all'atto del pagamento del contributo di cui all'articolo 2, e la pigione dei locali di proprieta' privata adibiti allo stesso uso sia pagata direttamente dall'Erario al proprietario e trattenuta sul contributo medesimo.
2. Contro il provvedimento di cui al comma precedente non e' ammesso reclamo ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria.
Art. 5
1. Nella scelta dei locali per gli Uffici giudiziari dovra' intervenire il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla idoneita' di essi all'uso cui voglionsi destinare e dovra' ottenersi l'assenso del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 6
1. Dal 1° gennaio 1941-XIX i mobili che arredano gli Uffici giudiziari conservano la loro speciale destinazione e rimangono di proprieta' dello Stato. Dei mobili stessi sara' fatto l'inventario entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.
2. Saranno del pari iscritti nell'inventario di ciascun Ufficio giudiziario gli altri mobili ed oggetti di arredamento che saranno forniti dai Comuni agli Uffici giudiziari posteriormente alla data suindicata.
3. Per l'assunzione in carico e per l'amministrazione dei beni mobili indicati in questo articolo saranno osservate le prescrizioni degli articoli 20 a 34 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827; e i beni mobili divenuti inservibili saranno messi a disposizione del Provveditorato generale dello Stato a sensi degli articoli 35 del regolamento suindicato e 41 del regolamento sui servizi del Provveditorato medesimo, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058.
Art. 7
1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.
Art. 8
1. A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono abrogati: il numero 3 dell'art. 2 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e, per quanto riguarda gli Uffici giudiziari, i capoversi dell'art. 331 dello stesso testo unico e il R. decreto 17 dicembre 1931-IX, n. 1668, salvi i rimborsi delle spese anticipate dai Comuni fino al 31 dicembre 1940-XIX che saranno effettuati secondo le norme vigenti; nonche' tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - PUTZOLU - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI