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Sez. 3, Ordinanza n. 24670 del 13/09/2024 (Rv. 672426-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Responsabilità professionale dell’avvocato - Tardiva proposizione di un’impugnazione infondata - Danno risarcibile - Esclusione - Danno da perdita di chance della partecipazione al giudizio di impugnazione - Esclusione. AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI - In genere. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672426-01

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione.

Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)