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Sez. 3, Sentenza n. 44909 del 09/02/2016 Cc. (dep. 25/10/2016) Rv. 267922 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Provvedimento del questore adottato a norma dell'art. 75 bis d.P.R. n. 309 del 1990 - Ordinanza di convalida - Annullamento - Conseguenze - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267922-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, all'accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza di convalida del decreto del Questore emesso ai sensi dell'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 consegue l'annullamento del predetto decreto, senza rinvio, limitatamente all'ordine di presentazione presso l'autorità di Polizia e, con rinvio, quanto alle altre prescrizioni. (In motivazione, la S.C. ha osservato che le rimanenti imposizioni, gravando sulla sola libertà di locomozione, non sono assistite, quanto alla eventuale perdita di efficacia dei provvedimenti limitativi della stessa, dalle rigide scansioni temporali fissate dall'art. 13 della Costituzione per la convalida, da parte della autorità giudiziaria, degli eventuali provvedimenti incidenti sulla libertà personale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)