Sez. 5, Sentenza n. 8984 del 18/06/1981 Ud. (dep. 15/10/1981) Rv. 150512 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - ATTI PUBBLICI ORIGINALI E ATTESTATI - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - ATTI PUBBLICI ORIGINALI E ATTESTATI - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
Ai fini della distinzione tra Atti pubblici originali ed attestati occorre aver riguardo alla loro essenza ed alla loro funzione nel mondo giuridico. A nulla rileva pertanto che il documento riporta dati emergenti da altri documenti ai quali si riferisce, quando nella sua sostanza comprova e rappresenta una fattispecie nuova e complessa, che il pubblico ufficiale nell'Esercizio delle sue funzioni è tenuto a conoscere. In tali casi si è in presenza di un atto essenzialmente originale, differenziantesi dall'attestato che è diretto a sostituire altro documento. (nella specie è stato considerato atto pubblico originale il registro di classe).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)