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Sez. U, Sentenza n. 708 del 03/03/1976 (Rv. 379351 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA E TERMINI - PREVIO RICORSO AMMINISTRATIVO - NECESSITA - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE DELL'OPERATO DEGLI AGENTI E DEGLI APPALTATORI - LIMITI - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE DI RICORSO AMMINISTRATIVO - AZIONE GIUDIZIARIA - TERMINE SEMESTRALE - OSSERVANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379351-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA E TERMINI - PREVIO RICORSO AMMINISTRATIVO - NECESSITA - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE DELL'OPERATO DEGLI AGENTI E DEGLI APPALTATORI - LIMITI - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE DI RICORSO AMMINISTRATIVO - AZIONE GIUDIZIARIA - TERMINE SEMESTRALE - OSSERVANZA.*

Il preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi a norma dell'art 90 del testo unico sulla finanza locale costituisce condizione di proponibilita dell'Azione giudiziaria che venga proposta dal contribuente in Sede di cognizione ordinaria contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo o degli appaltatori in materia di accertamento, liquidazione e riscossione del tributo, ma non e invece richiesto per proporre immediata opposizione in via giudiziaria ai sensi dell'art 48 dello stesso testo unico contro l'ingiunzione di pagamento intimata con il procedimento privilegiato previsto dalla legge. Peraltro, una volta proposto reclamo in via amministrativa, occorre sempre che l'Azione giudiziaria - sia pure in Sede di opposizione all'ingiunzione - venga proposta a pena di decadenza nel termine di tre mesi da che il provvedimento amministrativo, ottenuto in seguito al reclamo, sia divenuto definitivo. (Conf 682/75, mass n 374016; (Conf 2478/73, mass n 365900).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)