Sez. 5, Sentenza n. 38 del 22/01/1968 Ud. (dep. 25/03/1968) Rv. 107293 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE -MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - NULLITA DELLA SENTENZA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE -MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - NULLITA DELLA SENTENZA - LIMITI.*
Per adempiere all'Obbligo della motivazione il giudice di merito non e tenuto a compiere un'analisi di tutte le deduzioni delle parti e di tutti gli elementi probatori emersi nel dibattimento, essendo sufficiente che egli attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze di causa spieghi le ragioni che hanno determinato il suo convincimento. Il giudice di appello, in particolare, e tenuto a rispondere a tutti i quesiti, prospettati dalla difesa, sempre che riguardino punti decisivi, ma non ha l'Obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica e di confutare, una ad una, tutte le argomentazioni proposte. (Conf., sulla seconda parte, 104902, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)