Sez. 2, Sentenza n. 2065 del 29/09/1965 (Rv. 313919 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PROFESSIONISTI - NORME APPLICABILI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PROFESSIONISTI - NORME APPLICABILI.*
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale le obbligazioni assunte dal professionista sono di regola obbligazioni di mezzi e non di risultato, alle quali sono inapplicabili le regole previste dallo art.2216 cod.civ., in materia di lavoro autonomo, circa le difformita e i vizi dell'opera, le quali presuppongono un Opus in senso materiale. La responsabilita in cui puo incorrere il professionista nell'esecuzione dell'incarico affidatogli e regolata dalle comuni norme che disciplinano l'inadempimento delle obbligazioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)