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Sez. 2, Sentenza n. 2065 del 29/09/1965 (Rv. 313919 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PROFESSIONISTI - NORME APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1965-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313919-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PROFESSIONISTI - NORME APPLICABILI.*

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale le obbligazioni assunte dal professionista sono di regola obbligazioni di mezzi e non di risultato, alle quali sono inapplicabili le regole previste dallo art.2216 cod.civ., in materia di lavoro autonomo, circa le difformita e i vizi dell'opera, le quali presuppongono un Opus in senso materiale. La responsabilita in cui puo incorrere il professionista nell'esecuzione dell'incarico affidatogli e regolata dalle comuni norme che disciplinano l'inadempimento delle obbligazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)