Sez. U, Sentenza n. 4398 del 10/05/1996 (Rv. 497538 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Domanda concernente l'ammontare del trattamento di quiescenza promossa da dipendente del Banco di Sicilia precedentemente in servizio presso amministrazione statale - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
La domanda proposta, nei confronti del datore di lavoro, da un dipendente del Banco di Sicilia, in precedenza in servizio presso un'amministrazione statale, ed avente ad oggetto l'ammontare del trattamento di quiescenza, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ed in particolare nella competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro a norma degli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3 febbraio 1986 n. 26, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486 nella parte in cui prevedeva la giurisdizione della Corte dei conti, atteso che, ai sensi dell'art. 114 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), il criterio dell'ultimo servizio prestato deve essere utilizzato anche ai fini della determinazione della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 113 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 114, Legge 08/08/1895 num. 486 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)