Sez. 3, Sentenza n. 11382 del 25/10/1991 (Rv. 474424 - 01)
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione | Giudizio di convalida di sfratto - Riassunzione del processo dopo la fase sommaria - Termine fissato a norma dell'art. 667 cod.proc.civ. - Sospensione durante il periodo feriale - Soggezione - Limiti.
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione
Il termine fissato, a norma dell'art. 667 cod.proc.civ., per la riassunzione del processo dopo la fase sommaria del giudizio di convalida di sfratto è soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 atteso che l'urgenza del successivo (ed eventuale giudizio) di cognizione, che esclude la sospensione disposta dalla legge n. 742 del 1969 (art. 3), non può farsi dipendere dalla natura perentoria del termine indicato, dovendo essere accertata e dichiarata a norma del secondo comma del citato art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)