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Sez. 3, Sentenza n. 453 del 13/02/1973 (Rv. 362455 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIUNIONE DI CAUSE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362455-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIUNIONE DI CAUSE - INAMMISSIBILITA.*

L'ordinanza con cui il giudice istruttore - dinanzi al quale, in conseguenza di provvedimento presidenziale emesso ai sensi dell'art 274, secondo comma, cod proc civ, siano chiamate piu cause vertenti tra le stesse parti - dispone la riunione dei procedimenti e priva dei requisiti formali e sostanziali di sentenza, sia perche la detta ordinanza proviene dal giudice istruttore e non dal collegio, e pertanto da organo non avente poteri decisori, e sia perche ha natura meramente ordinatoria, in quanto si limita a disporre la riunione di cause per motivi di connessione. Ne consegue che il provvedimento di riunione non puo essere impugnato con ricorso per regolamento di Competenza. (Conf 1583/72, mass n 358332).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)