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Sez. U, Ordinanza n. 20577 del 06/09/2013 (Rv. 627421 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Autorizzazione ad effettuare cure specialistiche in centri di altissima specializzazione all'estero - Diniego - Controversia - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Fondamento - Richiesta di annullamento di atto amministrativo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627421-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia relativa al diniego dell'autorizzazione ad effettuare cure specialistiche presso centri di altissima specializzazione all'estero appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario giacché la domanda è diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo - il diritto alla salute - non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica attribuita in materia alla P.A., senza che rilevi che, in concreto, sia stato chiesto l'annullamento dell'atto amministrativo, il quale implica solo un limite interno alle attribuzioni del giudice ordinario, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e non osta alla possibilità per il giudice di interpretare la domanda come comprensiva della richiesta di declaratoria del diritto ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le cure all'estero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 23/10/1985 num. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)