Sez. 1, Sentenza n. 5556 del 21/11/1994 Cc. (dep. 17/01/1995) Rv. 200846 - 01
Misure di sicurezza - In genere | Inapplicabilità per intervenuta estinzione della pena - Integrale estinzione della pena inflitta - Necessità.
Misure di sicurezza - In genere
L'esclusione dell'applicazione delle misure di sicurezza in conseguenza dell'estinzione della pena postula che la pena stessa sia estinta nella sua totalità e non soltanto in parte. (Fattispecie in tema di indulto relativo soltanto ad una parte della pena inflitta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 171, Cod. Pen. art. 172, Cod. Pen. art. 173, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 210 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)