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Sez. 1, Sentenza n. 5556 del 21/11/1994 Cc. (dep. 17/01/1995) Rv. 200846 - 01

Misure di sicurezza - In genere | Inapplicabilità per intervenuta estinzione della pena - Integrale estinzione della pena inflitta - Necessità.
Stato
decisa il 1994-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200846-01

Misure di sicurezza - In genere

L'esclusione dell'applicazione delle misure di sicurezza in conseguenza dell'estinzione della pena postula che la pena stessa sia estinta nella sua totalità e non soltanto in parte. (Fattispecie in tema di indulto relativo soltanto ad una parte della pena inflitta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 171, Cod. Pen. art. 172, Cod. Pen. art. 173, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 210 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)